Con l’allegata circolare del capo della Polizia sono state introdotte alcune variazioni sull’appplicazione degli istituti del congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 nonchè del lavoro agile.
Tra le principali novità, a decorrere sempre dal 12 novembre p.v., il dipendente che, secondo la normativa nazionale e le connesse già diffuse disposizioni applicative, sia posto o già si trovi collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, o sia genitore di figlio convivente minore di 16 anni ristretto nel domicilio in quanto posto in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi “all’interno del plesso scolastico” e nelle altre note situazioni specificamente individuate o destinatario degli effetti di provvedimenti di “sospensione dell’attività didattica in presenza”, accederà alla modalità agile di svolgimento della rispettiva prestazione lavorativa.
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2020-11-11 DCRU n. 15121 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti
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