Nei tratti stradali particolarmente lunghi in cui su un’estesa via provinciale vige un limite diverso da quello legale, se l’ente proprietario della strada appone un unico segnale di limite di velocità di 50 Km/h all’inizio della strada, non ripetendolo periodicamente, il verbale di accertamento per eccesso del limite di 50 km/h va annullato (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 22154/2016).
I limiti di velocità e l’intervento del Ministero sugli Enti
L’impianto normativo disposto dal Codice stradale detta buone regole generali a tutela della circolazione e della sicurezza stradale:
• gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione (articolo 38 comma 2);
• chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 679 euro (articolo 142 comma 8).
Inoltre l’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento (articolo 146 comma 1).
A riprova della serietà dell’impianto normativo così congegnato l’articolo 146 comma 14 del codice della strada prevede che “nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il ministero dei Lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall’ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell’ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo”.
Il sistema sembrerebbe dunque auto poggiante ed immune da pecche.
Purtroppo così non è, in special modo quando, come nel caso in esame, l’Ente proprietario della strada pare dimenticare altre due non meno importanti norme contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Dpr n. 495/1992):
• lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione (articolo 104 comma 2) e salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di fine, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione (articolo 104 comma 5);
• i segnali che indicano la fine di un divieto sono quelli di fine limitazione di velocità che devono essere usati ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada (articolo 119 comma 1 lettera b).
Le ordinanze della Cassazione
Tale ragionamento logico giuridico è confermato da due importanti ordinanze della Corte di cassazione civile così sintetizzabili:
• “in materia di circolazione stradale, ai sensi dell’articolo 104 del regolamento di attuazione del codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, venendo meno, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione medesima, dopo il superamento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da un nuovo apposito segnale. In mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada” (ordinanza n. 11018 del 20 maggio 2014);
• “la presenza di ulteriori segnali, con limite di 50 Km/h, ma evidentemente su altri, specifici e diversi tratti di quella estesa via provinciale, insistentemente affermata dalla difesa del comune, non può assumere alcun minimo significato” (ordinanza n. 22154 del 2 novembre 2016).
La tipicità della segnaletica stradale
Un divieto di comportamento (non eccedere i limiti di velocità) è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge, attuato con il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo del divieto e dalla pubblicazione del divieto attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge. La segnaletica stradale non è una forma di pubblicità-notizia, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui il divieto stesso scaturisce.
Tutte le volte in cui su una strada vige un limite di velocità diverso da quello legale va segnalato con apposito cartello e nelle strade particolarmente lunghe va ripetuto spesso, a pena dell’annullamento del relativo verbale di accertamento, dato che ai sensi dell’articolo 142 del codice stradale quando su un tratto stradale non vi sono segnali valgono i limiti generici che operano in automatico e solo la presenza di una segnaletica verticale può derogare tali prescrizioni.
Pare doveroso ricordare, al di là del merito delle discussioni qui affrontate dalla Suprema Corte di cassazione, che lo stesso articolo 142 del codice della strada, non a caso, è preceduto dagli articoli 140 e 141, che contengono i basilari principi informatori della circolazione e della velocità, che per la stessa salvaguardia del conducente, dei trasportati e degli altri utenti della strada, dovrebbero essere rispettati sopra ed al di là di ogni altro principio.
FONTE SOLE 24 ORE