La Corte Costituzionale con sentenza ha stabilito che l”art. 31 comma 1 del D. lgs. 5 ottobre 2000 nr° 334 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il limite di età “non superiore a trenta anni” si applica al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.
A fronte del principio generale di non discriminazione in base all’età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione, l’arbitrarietà della fissazione di un limite massimo d’età per l’accesso al predetto ruolo si appalesa se si considera che per il reclutamento di tali funzionari non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica, in quanto non sono strettamente necessarie per l’esercizio dell’attività espletata dagli stessi caratteristiche fisiche connesse alla giovane età. ( Corte cost., Sent. 22 dicembre 2022, n. 262)
A nostro parere questa sentenza avvalora l’ipotesi, per noi da sempre fondata, che anche i limiti di età fissati per la partecipazione ai concorsi interni della polizia di stato, per il passaggio al ruolo dei sovrintendenti, e dei commissari, che dovrebbero entrare in vigore dall’anno 2026, ( introdotti con i correttivi al riordino), siano altrettanto incostituzionali ed è per questo che a breve presenteremo un istanza per chiedere la rivisitazione di tutte le norme attualemente i vigore, in tema di limiti di età per la parteciapzione ai concorsi interni nella Polizia di Stato.
LA SEGRETERIA NAZIONALE