il Decreto Legge 19 maggio 2020 nr° 34 , cosidetto “Decreto Rilancio” pubblicato in gazzetta ufficiale porta delle novità riguardo le modalità di svolgimento dei concorsi nelle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco, nonche in materia di congedi e agevolazioni per il personale della P.A.
CONCORSI
In particolare l’Art. 240-sexies stabilisce misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali.
In sostanza sia per le procedure concorsuali già indette che per quelle che dovranno indirsi in futuro, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, e le modalità di formazione della graduatoria finale, potranno essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, mediante:
- la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
- la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.
I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali, saranno rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito dell’originario concorso saranno prese in considerazione secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, qualora idonei, saranno avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso. Agli stessi sarà attribuita la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua sarà fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l’anno 2020, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno 2019, potranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.
CORSI DI FORMAZIONE
il successivo art. 240 septies stabilisce invece Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione, misure che rimarranno in vigore fino al permanere di misure restrittive, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
In riferimento ai corsi di formazione svolti presso gli istituti di istruzione, scuole o centri di addestramento, le amministrazioni potranno disporre con decreto direttoriale
- a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;
- b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
Nell’ipotesi di sospensione sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza.
Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il periodo di sospensione, è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l’accesso alla qualifica al grado superiore.
I periodi di assenza dai corsi di formazione effettuati anche prima dell’entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi.
Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, potranno disposrre con decreto, in deroga alle disposizioni, la riduzione, rispettivamente, la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova.
STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO
l’Art. 23 del Decreto prevede lo stanziamento di ulteriori 111,3 milioni di euro per il pagamento dell’indennità di ordine pubblico e ulteriori 13 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (fino al 30 giugno p.v.), nonché di 37,6 milioni di euro per la sanificazione di uffici/automezzi e l’acquisto di mascherine DPI. (fino al 30 luglio p.v.)
CONGEDI
Gli articole 72 e 73 del decreto prevedono agevolazioni per il personale della P.A. che interessano anche il comparto sicurezza e difesa.
Con riferimento alla fruizione di licenze, congedi e ferie, persiste la facoltà per il personale che non abbia potuto fruire dei relativi periodi comunque spettanti nell’anno 2020, a causa dell’esigenze di servizio connesse all’emergenza epidemiologica, di poterne beneficiare entro i 12 mesi successivi ai termini previsti dalla legislazione vigente;
Previste inoltre le seguenti misure:
- la possibilità di fruire, fino al 31 lug. p.v. di un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 30 gg., di congedo parentale retribuito al 50% per genitori di figli fino a 12 anni;
- Prevista l’astensione dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, per genitori di figli fino a 16 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore);
- l’aumento da €1000 a €2000 del cd. bonus baby sitter per il settore sanitario e il personale del Comparto;
- l’incremento di 12 gg. complessivi, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, dei permessi retribuiti per l’assistenza a persone con handicap in situazione di gravità, ex legge n. 104 dei 1992;
decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale
dl_rilancio_relazione_illustrativa.pdf
LA SEGRETERIA NAZIONALE