La legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto, nel decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, l’art.54 — bis sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
Nella finalità di far emergere eventuali fattispecie di illecito è disposta una specifica tutela in favore del dipendente pubblico che segnali illecito e, precisamente, denunci all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all’autorità Nazionale Anticornizione ( Anac ), ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia vento a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
In tal caso il dipendente”fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art 2043 del codice civile” non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminato in ragione della denuncia presentata, la quale é, altresì, sottratta al diritto di accesso.
In proposito, e secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella propria determinazione n.6 del 28 aprile 2015, è stato predisposto per tutto il personale dell’Amministrazione appartenente alle diverse categorie lavorative (Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Frioco, Carriera Prefettizia, Dirigenti dell’Area I e Personale del compatto Ministeri) un apposito applicativo infomatico per la ricezione e gestione delle segnalazioni, in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell’identità del dipendente.
Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Clicca qui per inviare la segnalazione
LEGGI LA CIRCOLARE MINISTERIALE
Modulo_segnalazioni_illeciti_WB
LA SEGRETERIA NAZIONALE