Con la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su numerose questioni interpretative e quesiti posti da Caf e operatori del settore, relative agli oneri detraibili, con particolare riferimento alle spese sanitarie, a quelle per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e alle spese di istruzione.
Sono state, altresì, illustrate le posizioni dell’Agenzia in ordine agli oneri deducibili, i redditi da lavoro dipendente e le imposte indirette, al fine di evitare equivoci interpretativi.
Ristrutturazioni. Per quanto riguarda in primo luogo, i c.d. bonus per le ristrutturazioni, l’Agenzia ha evidenziato che, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione – che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati – il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.
Tutto questo, però, a patto che il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma (art. 16-bis del Tuir, il Testo Unico delle imposte sui redditi), infatti, non prevede che debba trascorrere un tempo minimo tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione.
Sempre in tema di ristrutturazioni, nel caso in cui il bonifico sia disposto da un altro soggetto, il beneficiario dell’agevolazione non perde il bonus, a patto che il suo codice fiscale risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento.
Spese sanitarie e di istruzione – La circolare n. 17/E, chiarisce che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, lo sconto fiscale pari al 19% delle spese è riconosciuto se dalla fattura emessa dal dentista si evince in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
L’Agenzia ha precisato che sono ammesse alla detrazione Irpef anche le prestazioni rese dai massofisioterapisti con formazione triennale in possesso del diploma conseguito entro il 17 marzo 1999, anche in assenza di una specifica prescrizione medica.
Spese di istruzione. Si considerano tali, e beneficiano quindi della relativa detrazione, le somme pagate per la frequenza degli istituti tecnici superiori (V livello formativo), che si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria. La frequenza di questi corsi, invece, non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a corsi di laurea universitari.
Sono stati chiariti, inoltre, con la Circolare 17/E anche i dubbi interpretati sull’aliquota Iva applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per questo tipo di interventi. In sostanza, via libera all’aliquota agevolata al 4%; mentre danno diritto alla detrazione non solo le spese di acquisto dell’auto, ma anche quelle per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, purché sostenute entro 4 anni dall’acquisto.
I chiarimenti forniti dal documento in esame trattano anche della materia relativa alla deducibilità delle somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, al credito d’imposta spettante per il riacquisto della “prima casa” e della detraibilità degli interessi di mutuo in caso di trasferimento all’estero.