TABELLA C
ASSUNZIONE ANNO 2020 – CESSAZIONI 2019
(art.66. comma 9-bis. del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112. convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni) |
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Amministrazione | Qualifiche
Commissari (decorrenza 1 settembre 2020) |
Unità
da assumere 142 |
TOTALE
Oneri 100%cessazionl a regime anno 2019 t 9.921.540,00 |
Unità cessate anno 2019 e conseguenti unità assutnibili anno 2020 (100° cessazioni 2019 |
Medico veterinario
(decorrenza 1 settembre 2020) |
2 | e 139340.00 | ||
Commissario tecnico
(decorrenza 1 settembre 2019) |
2 | € 139.740,00 | ||
Vice ispettori
(decorrenza 1 settembre 2020) |
90 | € 4.964.400,00 | ||
Vice ispettore tecnico
(decorrenza 1 settembre 2020) |
307 | € 16.934.120,00 | ||
Allievi Agenti CS.Fianune oro (decorrenza I settembre 2020) |
SO | ,i 2.128.000,00 | ||
Allievi Agenti (di cui n. 1650 mediante scorrimento graduatoria ai sensi art. 260 bis del DL. N. 34/2020) |
2.033 | € 86.524.480,00 |
Per chiarezza espositiva riportiamo il contenuto integrale dell’art. 260 bis del DL 34/2020
Art. 260-bis(( (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato).))
((1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al
possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure
per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle
facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al
citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della
graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle
facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di
1.650 unita', e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unita',
quale quota parte delle relative facolta' assunzionali, previa
individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli
anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa
determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo
periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo
l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' abbiano
ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a
quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili
secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura
concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della
procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del
giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato
gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con
ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e
ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti
inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2,
primo periodo, del presente articolo.
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi
dei commi 2 e 3, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in
quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la
normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e
logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, puo' essere rideterminato il numero dei posti di allievi
agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15
maggio 2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede
il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica)).LA SEGRETERIA NAZIONALE