La Corte Costituzionale con Sentenza Corte Cost. 224-2020, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.“
Ne consegue che tutti coloro che sono stati promossi per merito straordinari alla qualifica di vice sovrintendente successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. del 28 febbraio 2001 N. 53 – potenzialmente potrebbero aver subito una disparita di trattamento in ordine all’attribuzione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente.
la Consulta infatti ha stabilito che viene violato “innanzi tutto l’art. 3 Cost., dal momento che può verificarsi una illegittima disparità di trattamento tra i vice sovrintendenti della Polizia di Stato, che sono stati promossi nella qualifica per merito straordinario, e coloro che hanno avuto accesso alla stessa qualifica per concorso o procedura selettiva.
Tale situazione è conseguenza dell’introduzione del già richiamato meccanismo della retrodatazione della decorrenza giuridica – non di quella “economica” – della nomina, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, ad opera del comma 7 dell’art. 24-quater, come novellato dall’art. 2 del d.lgs. n. 53 del 2001, per i soli vice sovrintendenti che accedono a tale qualifica per concorso o procedura selettiva, senza la contestuale previsione di un meccanismo di riallineamento per i vice sovrintendenti già in precedenza promossi per merito straordinario, essendo invece rimasto inalterato per questi ultimi il disposto dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982 che fa decorrere l’anzianità in tale qualifica (sia economica che giuridica) dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all’assegnazione della qualifica superiore.
Va evidenziato che nella fattispecie in esame non è risolutivo il principio, riaffermato anche nella recente giurisprudenza di questa Corte con riguardo alla Polizia di Stato (sentenze n. 21 del 2020, n. 442 del 2005 e n. 63 del 1998; ordinanza n. 296 del 2000), secondo cui il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nell’articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (ex plurimis, sentenza n. 230 del 2014).
Il legislatore ha esercitato questa discrezionalità proprio disciplinando diversamente i percorsi di accesso alla qualifica di vice sovrintendente rispettivamente per via ordinaria, mediante scrutinio per merito comparativo o concorso interno, integrato da successivo corso di formazione professionale, in riferimento a vacanze del posto, e per via straordinaria senza procedura selettiva anche in soprannumero, salvo riassorbimento con le vacanze ordinarie. Parimenti, rientra nella discrezionalità del legislatore l’identificazione delle condizioni di “merito straordinario”; fattispecie connotata dall’eccezionalità dei “fatti”, in termini di azioni o attività di servizio oltremodo rimarchevoli per i risultati conseguiti o particolarmente rischiose con grave pericolo di vita per l’autore.
La diversità di questi percorsi di accesso alla qualifica – che, del resto, non è posta in discussione dal giudice rimettente – si ricompone alla fine, ossia al completamento delle due fattispecie con la nomina a vice sovrintendente. È in questa stessa qualifica che convergono tali due percorsi paralleli, tant’è che la decorrenza “economica” fa data, in entrambe le ipotesi, dal
perfezionamento della nomina.
Intervenuta quest’ultima, si ha che tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima
qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri. Tutti hanno ormai conseguito lo stesso status al completamento della fattispecie di nomina sicché, in linea di massima e in mancanza di specifiche ragioni giustificative, risulta discriminatorio che dopo – all’interno di una stessa
qualifica, nell’ambito della quale l’ordine di ruolo è determinato proprio dall’anzianità e dalla sua decorrenza giuridica – vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore
rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica. Questa parificazione comporta che, allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l’abbia ottenuta dopo. Ossia, nello specifico, la decorrenza giuridica dell’anzianità di chi accede (per concorso) alla qualifica di vice sovraintendente in un momento successivo non può sopravanzare quella di chi tale qualifica già possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore.
Insomma, non è legittimo – perché il necessario rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non lo consente – lo “scavalcamento” determinato dalla retroattività “giuridica” nella
qualifica riconosciuta – come trattamento in sé più favorevole, introdotto dal legislatore proprio nell’esercizio di quella discrezionalità già sopra ricordata – solo ai vice sovrintendenti che hanno
superato le procedure selettive interne.
In questi termini e limiti, ciò ridonda in ingiustificata disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 85 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n.
340 e n. 136 del 2004).”
Stante quanto sopra questa O.S. ha predisposto un modello di istanza di riesame (clicca qui)col quale il personale interessato può chiedere l’attribuzione della corretta decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato. Possono formalizzare la richiesta il personale che è stato promosso per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente per fatti accaduti dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 53/2001 e fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 (correttivo al riordino).
Il modulo, debitamente compilato dovrà essere trasmesso a cura dell’interessato alla Direzione Centrale delle Risorse Umane – servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti, corredato del decreto di nomina alla qualifica di vice sovrintendente.
LA SEGRETERIA NAZIONALE