In data 26 settembre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, provvedimento che necessita ora di vari passaggi prima di essere approvato e che per questo può essere ancora suscettibile di modifiche sostanziali delle quali vi terremo costantemente aggiornati.
Ciò premesso lo schema di decreto introduce varie novità sopratutto riguardo la fase transitoria, volta ad eliminare criticità ed effetti distorsivi, dovuti alla complessità della riorganizzazione e dei meccanismi della nostra amministrazione che puntualmente si sono verificati.
Che questo riordino sia un fallimento sotto molti punti di vista, lo abbiamo detto più volte, un provvedimento che non soddisfa le aspettative, che limita fortemente le aspirazioni di carriera e gli interessi del personale, in particolare del ruolo agenti assistenti e non rispetta a nostro parere, il principio di delega che prevedeva l’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità.
Incorre in ogni caso l’obbligo di spiegare le novità più importanti che stanno per essere introdotte;
AGENTI ASSISTENTI
- a decorrere dal 1° gennaio 2020, aumento della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità, (possibile scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi).
- possibilità di scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma breve con superamento del prinicipio dell’annualità dei concorsi che fino ad oggi escludeva tale possibilità.
- i concorsi e le procedure di reclutamento per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti sarannno disciplinata con Decreto del Ministro dell’Interno e non più con il decreto del capo della polizia.
- saranno esclusi dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato i candidati che presentano alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria.
ASS.CAPO COORDINATORE
- E’ prevista la riduzione dei tempi di permanenza (da otto a sei anni) nella qualifica di assistente capo per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”.
- Agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del DPR 335/82, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
- assegno una tantum di 250 euro lordi, per 18.079 assistenti capo coordinatori in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficiano delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione di cui al punto 2, da corrispondere entro il 30 giugno 2020. (parametro stipendiale 121,50)
- incremento dell’assegno funzionale (17 anni) per il personale ruolo agenti e assistenti, di 270 euro annui per il periodo 2019-2024 e di 300 euro a decorrere dal 2025;
- Per gli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un’età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.”;
- Introduzione di una specifica disposizione finalizzata a disciplinare con fonte normativa primaria lo svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento previsti per tutto il personale della Polizia di Stato, al fine di sanare una lacuna esistente nell’ordinamento.
SOVRINTENDENTI
- Riguardo l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, come già anticipato, l’accesso avverrà per tutta la fase transitoria con le seguenti modalità; per il 70% mediante scrutinio per merito comparativo dei più anziani a ruolo; per il restante 30% sarà mantenuto il concorso per titoli con le medesime modalità di quelli attuali, senza alcuna modifica delle categorie dei titoli e dei relativi punteggi, fino al 2023, anno in cui, per quest’ultima riserva ritornerà il concorso interno per titoli ed esami ai sensi dell’art. 24 quater DPR 335/82.
- Ampliamento della pianta organica del ruolo sovrintendenti di ulteriori 4000 unita (soprannumerarie riassorbibili). Le predette ulteriori vacanze nel ruolo saranno cosi incrementate di 1.500 (2019), 1.000 (2020), 750 (2021) e 750 (2022); riassorbimento a partire dal 2023.
- possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente per merito straordinario di partecipare ai concorsi interni per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole agli scrutini, con conseguente eventuale ricostruzione di carriera in caso di collocazione utile.
- la disciplina dei concorsi (e del corso di formazione) per l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti sarà regolata con un decreto del Ministro dell’Interno e non più dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
- Gli assisitenti capo vincitori del concorso di vice sovrintendente che rinunciano alla prima annualità pur essendo stati assegnati con mantenimento della sede di servizio, vengono esclusi dal concorso e non potranno partecipare per le annualità successive.
- E’ prevista la riduzione dei tempi di permanenza (da otto a sei anni) nella qualifica di sovrintendente capo per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”;
- Di conseguenza ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 24-ter, comma 3-bis DPR 335/82, viene attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (parametro stipendiale 131)
- assegno una tantum di 350 euro lordi, per 897 sovrintendenti capo coordinatori in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficiano delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione di cui al punto 7, da corrispondere entro il 30 giugno 2020.
ISPETTORI
- riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e riduzione da nove a 8 anni di permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore;
- Espletamento di due concorsi (da bandirsi entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020) anziche i previsti cinque concorsi ancora da bandire nella fase transitoria, che permetterà di assumere nell’immediato ulteriori 3000 ispettori, secondo le riserve concorsuali già previste (70 per cento con concorso per titoli riservato ai sovrintendenti e 30 per cento al personale che espleta funzioni di polizia con 5 anni di servizio), nonché la conferma dei già previsti ulteriori tre concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023.
- Inserita norma che introduce un meccanismo di compensazione che consente di ampliare i posti dei concorsi interni, per titoli ed esami, per l’accesso a vice Ispettore.
- Conseguentemente il concorso interno a 501 posti sarà ampliato di circa 400 unità, con possibilità (discrezionale) di ampliamento ulteriore, tenuto conto della notevole carenza organica, anche sulla base di un’ altra disposizione che consente all’amministrazione di determinare il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione in carriera del personale.
- Prevista la modifica delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, nel rispetto di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio. Le modifiche avveranno mediante decreto del capo della Polizia.
- possibilità, per gli ispettori del ruolo “ordinario” non più idonei all’espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico “supporto logistico-amministrativo” anche qualora non abbiano conseguito l’idoneità per il passaggio in uno degli altri otto settori dei ruoli “tecnici”;
- gli ispettori capo con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica al 1 gennaio 2020, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore;
- gli ispettori superiori con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica al 1 gennaio 2020, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quater del DPR 335/82;
- assegno una tantum di 450 euro lordi, per 1.083 sostituti commissari coordinatori in servizio al 31 dicembre 2019, da corrispondere entro il 30 giugno 2020.
- decorrenza giuridica 9° e 10° corso vice Ispettori (probabili novità in arrivo durante l’iter per l’approvazione del decreto)
CARRIERA FUNZIONARI DI POLIZIA
- aumento della riserva concorsuale in favore degli agenti assisitenti e sovrintendenti (richiesta specifica di questa O.S.) per la partecipazione al concorso interno per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia che passa dal 20% al 40% e conseguente riduzione della riserva per gli ispettori che passa dall”80% al 60%, aumentando così le opportunità di sviluppo di carriera del personale dei ruoli di base. I candidati devono essere in possesso di lauree triennali a contenuto propriamente giuridico.
- eliminazione della dicitura “ad esaurimento” per i commissari riordinati.
- ai sostituti commissari che non hanno beneficiato del riordino in precedenza, in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 26, comma 5-ter del DPR 335/82, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica.
- Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal 1 gennaio 2020.
- inserita una norma a tutela delle lavoratrici madri vincitrici dei concorsi per agenti e per commissari, le quali non saranno più costrette a ripetere il corso di formazione (come avveniva fino ad ora) ma potranno essere ammesse al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, al primo corso successivo.
RUOLI TECNICI
- riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente tecnico;
- riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”;
- riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”;
- riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sostituto commissario tecnico tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”.
- Agli assistenti capo, ai sovrintendenti capo e sostituti commissari tecnici che al 1° gennaio 2020 che hanno maturato un’anzianità nelle rispettive qualifiche pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
- aumento di 600 unità della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario tecnico), in funzione dell’istituzione del nuovo settore di impiego “sicurezza cibernetica” e per incrementi nei rimanenti settori per esigenze di maggiore funzionalità;
- facoltà del Ministro dell’interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego.
LEGGI LA BOZZA PER APPROFONDIRE
BOZZA D.LGS CORRETTIVI FORZE DI POLIZIA
LA SEGRETERIA NAZIONALE