Il blocco della contrattazione nel pubblico impiego diventa illegittimo quando le norme che lo regolano «mirano a renderlo strutturale», perché in questo modo si viola la libertà sindacale tutelata dall’articolo 39 della Costituzione che «ha il suo necessario complemento nell’autonomia negoziale». La tendenza del blocco a diventare «strutturale» è dimostrata dalle numerose proroghe, non ultima la legge 190/2015 (articolo 1, comma 225), che «cristallizza fino al 2018» il valore dell’indennità di vacanza contrattuale segno che il blocco si sarebbe protratto fino ad allora (8 anni complessivamente). In questo modo, però, viene compressa la libertà sindacale, che nel rinnovo dei contratti trova una delle manifestazioni più importanti: non basta, per evitare questa censura, la possibilità di far ripartire la contrattazione solo per la parte normativa, perché «la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro».
Sono queste le motivazioni che hanno spinto la Corte costituzionale a bocciare solo per il futuro il congelamento dei contratti pubblici, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, evitando una censura retroattiva che avrebbe moltiplicato i costi per il bilancio pubblico e imposto di risarcire i 3,5 milioni di dipendenti pubblici interessati.
Per i rinnovi contrattuali, quindi, si potrà intervenire solo nella prossima legge di stabilità che si discuterà in autunno. I rinnovi riguarderanno per tutti il triennio 2016/2018. I tavoli di concertazione con le associazioni sindacali saranno aperti subito dopo l’approvazione della legge di stabilità quando si conoscerà anche l’entità delle risorse che il governo avrà messo a disposizione. Dalle prime indicazioni sembra che la cifra disponibile sia di 1 miliardo e 600 milioni di euro, una cifra che sarebbe del tutto insufficiente ovvero pari ad un aumento medio lordo annuo pro capite di 457 euro, importo che si ottiene suddividendo le risorse per i 3.500.000 di dipendenti pubblici.
Nessuna possibilità per recuperare gli arretrati. Il passato viene salvato dalla Corte respingendo le obiezioni per il diverso trattamento riservato al pubblico impiego rispetto al lavoro privato, perché i due campi «non possono essere in tutto e per tutto assimilati». È vero che con la “privatizzazione” del pubblico impiego i confini si sono assottigliati, ma nel congelamento delle buste paga pubbliche entrano anche le categorie non contrattualizzate, in una «eterogeneità» di situazioni che impedisce ogni raffronto.
A giustificare il freno alla spesa ci sono anche le dinamiche passate degli stipendi pubblici, che secondo i rapporti periodici dell’Aran e della Corte dei conti hanno corso prima del blocco molto più delle retribuzioni private. Già in passato le esigenze del bilancio pubblico avevano spinto la Corte costituzionale a ”salvare” limitazioni temporanee alle retribuzioni, in un’ottica rafforzata poi dal nuovo articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio. Pareggio di bilancio, però, che non può fermare i contratti in modo «strutturale».
LA SEGRETERIA NAZIONALE