La retrodatazione giuridica e quella economica operano ordinariamente dal momento dell’effettiva immissione in servizio, ma se quest’ultima coincide con quella della frequenza di un corso formativo è da questa data che deve operare la predetta retrodatazione.
È questo il principio sancito dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 9.12.2015 n. 5608 che ha analizzato la vicenda di un vigile del fuoco che ha chiesto la corresponsione di stipendi ed accessori, comprensivi di interessi e rivalutazione, dal momento dell’avvio del corso di formazione professionale alla data della sua assunzione in servizio.
In particolare il pompiere ha agito in giudizio, prima innanzi al Tar e poi al Consiglio di Stato, ritenendo illegittima l’attribuzione delle spettanze economiche, corrisposte soltanto dalla data d’immissione in servizio e non dalla data precedente in cui per effetto dell’ordinanza cautelare assunta dal tribunale – nelle more della definizione del ricorso avverso l’esclusione dal concorso – il medesimo era stato ammesso con riserva alla selezione concorsuale e poi al corso di formazione professionale.
Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello del vigile del fuoco, ha evidenziato che i provvedimenti cautelari sono adottati esclusivamente allo scopo di salvaguardare la sfera giuridica del ricorrente dagli effetti pregiudizievoli a lui derivanti dall’illegittimità degli atti o delle condotte assunti dall’Amministrazione. Di conseguenza i naturali effetti di tali misure vanno tenuti distinti da quelli propri del giudicato in base al quale si determina un assetto definitivo del rapporto, nella specie per il ricorrente l’assunzione in servizio e quindi lo svolgimento delle prestazioni lavorative nei confronti dell’amministrazione.
Infatti, per consolidato indirizzo giurisprudenziale nel caso di omessa o ritardata assunzione, il danno subito dal pubblico dipendente non può identificarsi in astratto nella mancata erogazione della retribuzione, occorrendo al contrario indicare e dimostrare l’entità del pregiudizio di tipo patrimoniale e non patrimoniale, sofferto in dipendenza della condotta illecita del datore di lavoro.
In forza della natura strettamente sinallagamatica del contratto di lavoro, il diritto alla retribuzione presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio. Vige, infatti, nel pubblico impiego il principio della corrispettività delle prestazioni, in virtù del quale non può essere erogata alcuna retribuzione a fronte di prestazioni lavorative non eseguite.
Tuttavia – precisa il Collegio – nella vicenda in esame risulta che il ricorrente ha partecipato al corso di formazione professionale, a decorrere dal quale tutti i partecipanti hanno conseguito l’immissione in servizio con la conseguenza che al medesimo, sulla base del principio in apertura riportato, deve essere riconosciuta l’identica posizione giuridica degli altri frequentatori e dunque la stessa decorrenza attribuita agli altri vincitori del concorso.
Fonte: Consiglio di Stato