E’ illegittima la detituzione dal servizio di un Ispettore capo della Polizia di stato il cui procedimento disciplinare è stato instaurato 5 anni dopo l’accertamento del fatto.
Questo è quanto sancito dalla III^ sez. del Consiglio di Stato con Sentenza 2 novembre 2015 n. 4992.
L’art. 103 del T.U. imp. civ. Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, prevede che la contestazione degli addebiti nei confronti di un dipendente pubblico avvenga “subito”, deve essere interpretato nel senso che il Legislatore non ha inteso vincolare l’Amministrazione all’osservanza di un termine fisso, ma ha indicato una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale e preordinata ad un equo contemperamento delle esigenze sia dell’Amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti preliminari dei fatti disciplinari con ponderata valutazione della gravità e complessità dei fatti medesimi, sia della parte privata, onde non siano rese più gravose le modalità della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione;
pertanto, alla stregua di tale norma, non si può legittimamente procedere alla contestazione di addebiti dopo lungo tempo dall’accertamento dei fatti, ove il ritardo non si fondi specificamente sulla particolarità della situazione accertata o sulla complessità delle acquisizioni istruttorie (1). 2. L’art. 103 del T.U. imp. civ. Stato, vuole salvaguardare la certezza del rapporto tra l’impiegato e l’Amministrazione, la quale verrebbe inficiata (anche per i profili consequenziali inerenti allo sviluppo di carriera e alle relative valutazioni periodiche), nel caso in cui il dipendente restasse esposto, sine die, per ingiustificata inerzia dell’Amministrazione stessa, alla qualificazione come infrattivi di determinati comportamenti (2).
Tutto ciò viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 103 del D.P.R. 3/57 ed è pertanto illegittimo il procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico (nel caso di pecie un Ispettore capo della Polizia di Stato, allorchè sussista un enorme divario di tempo tra la verificazione dei fatti contestati e l’avvio del procedimento disciplinare (nella specie erano intercorsi ben 5 anni).
Sentenza Consiglio di Stato n. 4992 del 2 novembre 2015.
LA SEGRETERIA NAZIONALE