Una recente, approfondita analisi dei ricorsi gerarchici in materia di congedo straordinario per trasferimento ha consentito di rilevare una significativa disomogeneità applicativa.
A fronte di ciò è stata diramata una nuova direttiva che contrariamente alla circolare emanata il 22 settembre u.s. prevede che il dipendente possa fruire del congedo straordinario per le esigenze di riorganizzare la propria vita anche nelle ipotesi in cui non sia necessario effettuare il trasloco delle masserizie e purché le esigenze da soddisfare siano specificate nella prescritta istanza.
Inoltre, alla luce dei recenti interventi legislativi nonché giurisprudenziali in materia di diritto di famiglia, l’ambito soggettivo dei destinatari del beneficio in argomento – previsto dal richiamato art. 15 del d.P.R. 395/95 non può limitarsi al solo personale “ammogliato” o “con figlia carico” – ma deve necessariamente estendersi ai dipendenti conviventi more uxorio (il cui statue risulta comprovato da certificazione anagrafica) nonché coloro che abbiano posto in essere una unione civile.
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LA SEGRETERIA NAZIONALE