Se, a seguito di un bando di gara per unpubblico concorso, all’esito dei risultati finali e della pubblicazione della graduatoria, qualcuno dei partecipanti fa ricorso perché ritiene di non essere stato adeguatamente valutato, il giudice può annullare la predetta graduatoria. Ma attenzione: l’annullamento valesolo per chi ha presentato ricorso e non per tutti gli altri comunque pregiudicati dalla medesima valutazione dell’amministrazione. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato con una recente sentenza [1].
Qualora il Tar – si legge nella sentenza in commento – annulli una graduatoria di un concorso pubblico, accogliendo il ricorso di chi abbia lamentato l’illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l’annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.
Secondo il Consiglio di Stato, la posizione dei candidati – da un lato, quelli che hanno proposto ricorso contro la graduatoria; dall’altro quelli che non hanno agito – è scindibile e non è strettamente collegata. Pertanto la graduatoria diventa inoppugnabile per coloro che non hanno proposto l’impugnazione della stessa davanti al giudice. Si tratta di una acquiescenza con cui si dimostra, sostanzialmente, di accettare il risultato della gara.
Cons. St. sent. n. 3005-16 del 6.07.2016 – concorsi pubblici
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