Ammissione alle prove di concorsuali solo previo tampone. È uno dei paletti fissati dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione dell’ art. 1, comma 10, lettera z), del dpcm 14 gennaio 2021. Tale norma consente lo svolgimento delle prove con un limite massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede, ma sono previa adozione di appositi protocolli da parte della Funzione pubblica. La previsione conferma in generale la sospensione sia delle preselettive che degli scritti relativi a tutte le procedure concorsuali pubbliche (e private) e di quelle per l’abilitazione all’esercizio di professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
LA SEGRETERIA NAZIONALE