Nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale. n. 79 di ieri 25 marzo, è stato pubblicato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
II provvedimento aggiorna, innanzitutto, la cornice giuridica – finora stabilita dal D.L. 23 febbraio 2020- n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 — sulla base della quale vengono emanati i provvedimenti di individuazione delle misure da osservarsi per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
In questo contesto, si attira particolarmente l’attenzione delle SS.LL. sulle previsioni recate dall’art. 4 del decreto legge che ridefinísce le sanzioni applicabili nei casi di inosservanza delle misure stabilite per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Su questo versante, il decreto legge prevede che le trasgressioni alle predette misure siano punite da una specifica figura di illecito amministrativo che prevede la sanzione del pagamento di una somma di denaro da 400 a 3.000 euro, che è raddoppiata nel caso di reiterata violazione (art. 4, commi I e 5).
E’ inoltre previsto che, nel caso di violazioni delle misure contemplate dall’art. 1, comma 2, lettere i), m). p), u), v), z), e aa), del decreto legge, al pagamento della pena pecuniaria si aggiunge anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività economica per un periodo da 5 a 30 giorni.
L’Autorità competente a irrogare le sanzioni in questione è individuata nel Prefetto, per le violazioni delle prescrizioni stabilite dai provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge. mentre le violazioni alle previsioni contenute nei provvedimenti di cui al successivo art. 3 sono irrogate dalle Autorità che li hanno adottati.
Si evidenzia che, con l’introduzione di questa figura dì illecito amministrativo, non è più applicabile ai comportamenti violativi delle misure in discorso la fattispecie di cui all’ari 650 c.p.
Alla luce del rinnovato quadro sanzionatorio, è stato predisposto un aggiornato modello di autodichiarazione, che troverete in allegato alla circolare sottoriportata, che gli interessati potranno compilare in occasione dei consueti controlli.
Al momento le limitazioni sono valide fino al 4 aprile 2020.
D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (1)
LA SEGRETERIA NAZIONALE