Come noto, la circolare del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, nell’illustrare le innovazioni apportate nella materia di cui all’oggetto dall’art. 30, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»”, ha demandato ad un apposito Accordo tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato l’individuazione delle modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi paritetici in parola.
In data 14 novembre u.s. è stato sottoscritto il predetto Accordo, nel quale sono stati innovati i contenuti delle precedenti intese già vigenti in materia, in relazione alle intervenute modifiche normative ed all’esito del confronto con la parte sindacale.
Nel trasmettere, per immediata conoscenza, il testo dell’Accordo, si evidenziano i principali elementi di novità introdotti:
in ossequio all’articolo 36, comma 4, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dall’articolo 30, lettera g), del citato d.P.R. n. 57/2022, la partecipazione dei componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai lavori delle Commissioni è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall’Amministrazione;
Al fine di determinare il parere della maggioranza dei presenti, alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti con la precisazione che, nell’ambito della parte pubblica, il 50 per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti;
- eventuali scostamenti delle determinazioni da assumere rispetto alle deliberazioni adottate in sede di Commissione sono comunicati alle OO.SS., con l’indicazione delle relative motivazioni, senza che ciò pregiudichi i principi di celerità ed efficienza che devono caratterizzare l’azione amministrativa;
- la percentuale del numero dei componenti che possono richiedere, con istanza scritta e motivata, ulteriori convocazioni delle Commissioni, oltre alle due annualmente previste in via ordinaria, è ridotta dal quaranta al trenta;
La convocazione delle Commissioni inviata ai singoli componenti delle Organizzazioni Sindacali è trasmessa anche alla segreteria provinciale o nazionale dell’O.S. di riferimento.
Commissioni Pariteriche ex art. 26 – Accordo sottoscritto tra Amministrazione e OO.SS
LA SEGRETERIA NAZIONALE