Nell’ambito delle strategie volte alla lotta della corruzione nella pubblica amministrazione, è stato introdotto, nel vigente ordinamento, un sistema integrato di contrasto al fenomeno che, accanto alla repressione penale, introduce un modello di prevenzione amministrativa della corruzione. Tra le misure principali volte a prevenire fenomeni corruttivi, rientra l’adozione dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici.
L’art. 54, comma 5, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 11.165 prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione, debba, a sua volta, dotarsi di un proprio Codice di comportamento ad integrazione e specificazione del citato “Codice generale “(d.P.R. 16 aprile 2013, n.62).
Ebbene dal 11 agosto 2016 è in vigore il nuovo codice di comportamento per i dipendenti del Ministero dell’interno, inteso come personale della Carriera prefettizia, personale appartenente alla Polizia di Stato, personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, personale del comparto Ministeri e personale dirigente dell’Area I.
- STRUTTURA DEL CODICE
Il Codice si articola in tre Titoli per complessivi n.21 articoli.
Il Titolo I – “Principi etici di buona Amministrazione e tutela della dignità e dei diritti dei dipendenti” contiene n. 2 articoli inerenti, rispettivamente, la tutela del rispetto della dignità e dei diritti propri di ciascun dipendente nonché l’impegno per l’Amministrazione, volto a migliorare la qualità dei servizi.
Il Titolo II — “Disposizioni di carattere generale” è strutturato in 3 articoli (dall’art. 3 all’art. 5) nei quali vengono disciplinati, in modo conciso ed articolato, i contenuti e le finalità del Codice, i soggetti destinatari delle prescrizioni in esso contenute tenuto anche conto delle specialità di alcune carriere (carriera Prefettizia, Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) presenti all’interno dell’Amministrazione, nonché le forme di pubblicità da dare al documento.
Il Titolo III — “Norme di comportamento” composto da n. 16 articoli (dall’art. 6 all’art. 21) costituisce la parte del testo in cui vengono disciplinati, nel dettaglio, i diversi obblighi comportamentali facenti capo ai dipendenti.
L’art. 6 “Principi generali” contiene i principi e le modalità generali di comportamento che ciascun dipendente è tenuto ad osservare anche per quanto, in particolare, attiene i rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa nonché con le altre Amministrazioni pubbliche. Nel successivo art. 7 “regali, compensi ed altre utilità” è contenuto il divieto per il dipendente di chiedere e/o accettare per sé o per altri regali, o altre utilità. Viene fatta salva la possibilità di ricevere doni d’uso purché di modico valore effettuati in via occasionale nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali di modico valore si è inteso individuare i doni che non eccedono, in via orientativa, cumulativamente il valore di 150,00 P, quale importo totale raggiungibile nel corso dell’anno. I regali o utilità ricevuti al di fuori dai casi consentiti dovranno essere prontamente restituiti dal dipendente al donante, informandone per iscritto il Dirigente e/o Funzionario di riferimento.
Nel caso di impossibilità o difficoltà nella restituzione, il dono viene posto a disposizione dell’Amministrazione per la sua successiva devoluzione a fini istituzionali o di beneficenza.
Negli artt. 8 e 9 vengono disciplinati, in modo articolato, gli aspetti attinenti la possibilità da parte del dipendente di ricevere eventuali incarichi di collaborazione extraistituzionale da parte di terzi (art. 8) ovvero di partecipare ad associazioni o organizzazioni (art. 9).
Nei successivi artt. 10 e 11 vengono regolamentati i conflitti di interesse nonché gli obblighi di astensione che i dipendenti sono tenuti ad osservare.
La materia attinente la- prevenzione amministrativa della corruzione trova la sua regolamentazione nell’art. 12 “Prevenzione della corruzione” e nell’art. 13 “Trasparenza, integrità e tracciabilità”, quest’ultimo opportunamente aggiornato alla luce del recente d.lgs.n.97/2016. Di particolare rilevanza si presenta il complesso normativo attinente gli obblighi comportamentali che il dipendente è tenuto ad osservare tanto all’interno del proprio ambiente lavorativo che all’esterno dello stesso.
Tali obblighi sono disciplinati negli articoli dal 14 al 18 dello schema di Codice che offrono un quadro di insieme estremamente particolareggiato per quanto attiene i singoli doveri cui è tenuto il dipendente.
L’art.19 attiene, invece, ai compiti di vigilanza, monitoraggio e alle attività formative con la previsione per il Responsabile della prevenzione della corruzione di curare sia la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento all’interno dell’Amministrazione nonché il monitoraggio annuale sulla loro attuazione.
Nell’articolo 20 sono disciplinate, invece, le responsabilità connesse alla violazione dei doveri disciplinati nel Codice.
Il Codice si conclude con l’art.21 che fa espresso rinvio, per quanto non disciplinato, al “Codice generale” e, precisamente, alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 recante: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”.
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LA SEGRETERIA NAZIONALE