Recentemente, chi scrive ha avuto modo di constatare come rappresentanti di autorevoli sigle sindacali argomentino presso i presidi di polizia “in chiusura” relativamente alla possibilità di percepire “denari” in conseguenza di tale evento, nello specifico del trattamento economico derivante dalla “LEGGE 100”.
Già in passato autorevoli esponenti sindacali avevano l’ardire di comunicare (ad esempio presso il presidio di Finale Ligure) che “non c’era nulla” circa il progetto di chiusura dei presidi stessi.
Orbene, metabolizzata ormai la possibilità di una loro “rimodulazione” su tutto il territorio nazionale, e dato che questa O.S. veniva in merito interpellata; appare allo stato attuale quanto mai utile e di notevole importanza fare “chiarezza” circa il conseguente trattamento economico in favore degli operatori interessati dal probabile evento.
L’“indennità di trasferimento” spettante al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001).
L’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile trasferito d’autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza, un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione, in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
La norma richiamata enuclea i requisiti per poter accedere allo speciale emolumento di cui alla ex Legge n. 100 del 1987 (ora superata e disciplinata dall’art. 1 della Legge n. 86 del 2001, con alcune modificazioni) che sono:
a) adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni;
b) la natura autoritativa di tale provvedimento disposto motu proprio dall’amministra- zione e collegato al superiore interesse pubblico;
c) la distanza tra le due sedi (provenienza e destinazione) di almeno 10 Km.
L’articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 contempla, altresì, che: “Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2001”.
Tuttavia, la suddetta disciplina è stata notevolmente novellata dall’art.1, comma 163, Legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-bis nell’art.1, Legge 29 marzo 2001 n.86 statuendo sostanzialmente che dal 1 gennaio 2013, la soppressione (diventa “dislocazione”) dei reparti (o delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d’autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi dell’articolo 1 bis della Legge 29 marzo 2001 n.86 in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di servizio.
Infatti:
Art. 1bis. “L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
Sul punto, ad ulteriore chiarezza interpretativa tale da non lasciar adito a dubbio alcuno, risulta di pregnante valenza la Sentenza n. 1 del 29.01.2016 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
(Adunanza Plenaria)
che ha sciolto ogni residuo dubbio riguardo la portata della norma e di conseguenza sull’attribuzione dell’indennità in oggetto
Quanto sopra onde evitare che i colleghi siano vittime di una informazione “pressapochista” e fuorviante, utile solo a nutrire false speranze di ottenere imprevisti indennizzi in coloro i quali già attendono ormai da troppo tempo di “conoscere la propria sorte professionale”.
Si specifica, ad ogni buon fine, che chi scrive resta in paziente ma fiduciosa attesa circa autorevoli e meglio documentate smentite di quanto sopra riportato.
Cordialmente
Il segretario provinciale N.S.P. – SAVONA Marco CARRONI
Chiusura presidi di polizia. Conseguenti trattamenti economici.