Con la sentenza n. 13038/2016, depositata lo scorso 31 marzo, la Sesta Sezione Corte Suprema (udienza 10 marzo 2016 – Pres. Carcano) ha affermato che anche l’uso della macchina di servizio, quando non sia momentaneo e la stessa non sia immediatamente restituita, configura il reato di peculato ex art. 314 comma 1 c.p. e non quello più lieve di peculato d’uso di cui al secondo comma del medesimo articolo.
La Corte, nella citata sentenza, infatti, afferma il principio di diritto secondo cui: “ai fini del delitto di peculato ai sensi dell’art. 314, comma 1 c.p. – in relazione ai beni di specie appartenenti alla Pubblica Amministrazione – non è necessaria la perdita definitiva del bene da parte dell’ente pubblico, essendo sufficiente l’esercizio da parte dell’agente sul medesimo bene dei poteri “uti dominus”, tale da sottrarre il bene stesso alla disponibilità dell’ente […]. Diversa è l’ipotesi prevista dall’art. 314, comma 2 c.p. la quale è caratterizzata – sotto il profilo oggettivo – dall’endiadi dell’uso momentaneo e dalla immediata restituzione del bene e – sotto quello soggettivo – dal correlativo contenuto intenzionale.”
La pronuncia della Cassazione riguardava il caso di un dirigente scolastico il quale si appropriava della autovettura di servizio per il suo utilizzo quotidiano, continuativo e sistematico in un arco temporale di circa quattro mesi per ragioni estranee al suo ufficio.
Orbene, come la stessa Corte ha avuto modo di argomentare, ciò che differenzia il reato di peculato da quello di peculato d’uso è che nel primo, verificandosi la definitiva impropriazione del bene, il pubblico funzionario finisce per abusare del possesso, impedendo alla pubblica amministrazione di poter utilizzare la cosa per il perseguimento dei suoi fini (questo è il caso dell’uso continuato e sistematico dell’auto di servizio per finalità pressochè esclusivamente private). E ciò può verificarsi non solo mediante le tipiche forme di appropriazione (quali l’alienazione, la consumazione e la ritenzione), ma anche mediante la distrazione del bene non accompagnata dalla intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l’uso momentaneo della stessa.
Il peculato d’uso, diversamente, è connotato da una condotta intrinsecamente diversa da quella di cui al primo comma, in quanto l’uso momentaneo, seguito dall’immediata restituzione della cosa, non integra un’autentica appropriazione, realizzandosi quest’ultima solo con la definitiva soppressione della destinazione originaria della cosa.
Da ciò ne segue l’integrazione del peculato ordinario quando la cosa venga usata non momentaneamente – e quindi definitivamente – o anche momentaneamente ma senza restituirla dopo l’uso.