Non è possibile concedere i benefici previsti all’articolo 33 della legge 104/1992 nell’ipotesi in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza superiore ai 150 chilometri, ancorché domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza. Sono queste le risposte che giungono dal Dipartimento della funzione pubblica nel nel parere DFP-0038420-P-08/06/2021, pubblicato in questi giorni sul sito, nella sezione «Pareri e circolari».
Le disposizioni del decreto legislativo n. 119 del 2011, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 183/2010, hanno apportato modifiche all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992. Dopo il comma 3 della legge 104 è stato aggiungo il comma 3-bis che innova quanto precedentemente disposto relativamente ai casi in cui il lavoratore che presta assistenza risieda in Comune differente dal familiare disabile assistito.
L’innovazione prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, residente in un Comune che si trova ad una distanza superiore a 150 chilometri, debba attestare l’effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza.
Può il solo domicilio soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per la fruizione dei permessi? Ovvero è possibile riconoscere tali benefici nel caso in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza superiore ai 150 chilometri, ma domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza?
Per i tecnici di palazzo Vidoni la soluzione al quesito è rinvenibile all’interno della circolare n. 1 del 2012 in cui, si ricorda nel parere, è stato chiarito che, in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione civilistiche, è «il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi».
FONTE SOLE 24 ORE