In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 95 del 29.5.2017, inerente alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, modificato dall’art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019 (secondo correttivo), che ha introdotto le lettere g-quater), o-bis) e p-bis), la Direzione centrale ha avviato le procedure per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” per l’anno 2020, nei confronti del personale che riveste la qualifica di Sovrintendente Capo e Assistente Capo della Polizia di Stato.
Nello specifico la procedura è riferita:
- ai Sovrintendenti Capo che rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica dal 1°.1.2016 al 1°.1.2017; per i Sovrintendenti Capo promossi con decorrenza 1°.1.2017 la procedura è riferita solo a coloro i quali risultino essere stati promossi alla precedente qualifica di Sovrintendente con decorrenza giuridica dal 1°.1.2009 al 31.12.2012.
- agli Assistenti Capo che rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica dal 1°.1.2013 al 31.12.2015.
I motivi ostativi all’attribuzione della denominazione, sono di seguito elencati:
- dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio (il personale riammesso in servizio è comunque escluso fino alla definizione del procedimento penale ed alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione);
- dipendenti che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019);
- rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria;
- non aver maturato l’anzianità nella qualifica prevista a causa di assenze dal servizio, senza assegni, che abbiano determinato la detrazione di anzianità;
- dipendenti che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore a distinto;
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circolare-attribuzione-denominazione-coordinatore-al-31-12-2020
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