I militari potranno costituire associazioni di tipo sindacale. Lo dice la Consulta, con una sentenza storica che ha dichiarato la parziale fondatezza costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui vieta la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale. Un articolo che era stato ritenuto in contrasto con due diverse sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
A sollevare la questione di costituzionalità erano stati i giudici del Consiglio di Stato, chiamati a decidere sugli aspetti dell’articolo 1475, comma 2 dall’Associazione solidarietà diritto e progresso. I giudici di Palazzo Spada hanno detto che «il principio di diritto chiaramente affermato dalle due pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo» afferma che «la restrizione dell’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo».
Nel decidere la parziale fondatezza costituzionale, i giudici della Consulta hanno ritenuto che l’articolo 1475, comma 2, viola, in parte, l’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti (“Libertà di riunione e associazione”) e l’articolo 5 della Carta sociale europea (“Diritti sindacali”). Inoltre, resta fermo il divieto di «aderire ad altre associazioni sindacali» come sancito dalla seconda parte del comma 2 dell’articolo 1475.
La Consulta, infine, chiarisce un aspetto di non secondaria importanza legato alla funzione di queste associazioni sindacali militari: «la specialità di status e di funzioni del personale militare impone il rispetto di “restrizioni”» al tipo di associazione sindacale. «Restrizioni – aggiungono – che, in attesa del necessario intervento del legislatore, allo stato sono le stesse previste dalla normativa dettata per gli organismi di rappresentanza disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare».
FONTE SOLE 24 ORE