Armi – Da taglio – Coltello – Qualificazione quale arma propria ovvero impropria – Criteri distintivi.
Ai fini della qualificazione del coltello quale arma propria o arma impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento.
- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2015 n. 10979
Armi – Da taglio – Coltello a serramanico dotato di sistema manuale di blocco della lama – Configurabilità del reato previsto dall’articolo 699 II comma, cod.pen. – Lama a doppio filo tagliente – Necessità – Esclusione.
Integra il reato di cui all’articolo 699, II comma, cod. pen . e non quello di cui all’articolo 4, II comma e III L. n. 110/ 1975, il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, anche se manuale, irrilevante essendo, invece, a tal fine, che la lama sia o meno a doppio filo tagliente.
- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 21 maggio 2014 n. 20705
Armi – Da taglio – Coltello a serramanico con sistema del blocco della lama – Arma propria – Reato di cui all’articolo 699 cod. pen. – Arma impropria – Reato di cui all’art. 4 L. n. 110/1975 – Configurabilità – Condizioni.
Il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama è qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall’articolo 4 della L. n. 110/1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito dall’articolo 699 cod. pen. in relazione alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento.
- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 14 maggio 2014 n. 19927
Armi – Armi improprie – Applicabilità dell’attenuante del fatto di lieve entità.
La circostanza del fatto di lieve entità di cui all’articolo 4, comma III, L. n. 110/1975 si applica a tutte le armi improprie indicate nell’articolo 4, comma secondo (nella specie coltello a serramanico) e non ai soli oggetti atti ad offendere strictu sensu intesi.
- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 14 ottobre 2011 n. 37080
Armi – Da taglio – Coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama –Articolo 699 cod. pen. – Configurabilità.
Il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, rientrando quest’ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o “bianche”, integra non già il reato p. e p. dall’art. 4, II e III comma, L. n. 110 /1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all’articolo 699, II comma, cod. pen. .
- Corte di cassazione, sezione Fallimentare, sentenza 3 settembre 2012 n. 33604
Armi – Da taglio – Coltello non a scatto ma con lama che diventa fissa all’esito dell’estrazione manuale – Applicabilità dell’articolo 699 cod. pen.
Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo (ovvero bianche), il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d’estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Il porto di tale strumento integra non il reato previsto dall’articolo 4, II e III comma, L. n. 110/1975, bensì la fattispecie criminosa di cui all’articolo 699, II comma, cod. pen.
- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 22 aprile 2008 n. 16685
FONTE SOLE 24 ORE