Nell’attività di gestione e di amministrazione del personale, come noto, particolare rilevanza assume la tenuta dello stato matricolare, che, riproducendo in forma sintetica gli elementi essenziali della vita personale e del percorso professionale del dipendente, risulta di fatto il documento più consultato per la soluzione di ogni tipo di problematica di carattere gestionale.
Riproponiamo quindi un aggiornamento delle disposizioni al tempo impartite con la circolare ministeriale N 333-A/9806.D. I del 18 novembre 2008 la quale specifica punto per punto quali atti possono e debbono essere annotati sul foglio matricolare.
Si fa riferimento in particolare ai provvedimenti che modificano o che comunque hanno rilevanza sullo stato giuridico, sulla carriera e sul trattamento economico del personale, tra i quali ricordiamo:
- i dati anagrafici: al riguardo si chiarisce che devono essere riportate le stesse informazioni contenute nei certificati anagrafici e nei documenti prodotti dall’interessato (ad e, se il nome risulta composto da più elementi onomastici la trascrizione matricolare dovrà riprodurre esattamente le risultanze anagrafiche);
- lo stato di famiglia;
- le sedi di servizio;
- le eventuali missioni nazionali preliminari all’assunzione dell’incarico di servizio e le missioni internazionali di lunga durata. Tali incarichi devono e5sere annotati, nel Modello 29 P.S.C., al quadro destinazioni di servizio e, nel Modello 2, al quadra F; gli incarichi di servizio. (principali ed aggiuntivi). Tali, incarichi, per tutto il personale nei confronti del quale viene adottato il Modello 2, devono essere annotati nel quadro F;
- gli incarichi, sempre in sede vacante (ma diversi dalle ipotesi sopra descritte), conferiti “intuitu personae”, con apposito e formale provvedimento del dirigente dell’ufficio, a personale interno all’ufficio;
- gli incarichi ed i servizi di particolare rilevanza; oltre a quelli espressamente indicati nei criteri di massima predisposti dalla Commissione per la progressione in carriera, ovvero dalle Commissioni per il personale non direttivo, ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono oggetto di trascrizione matricolare gli incarichi conferiti, ai sensi dell’ad. 67 del D.P.R. n. 686/1957, con provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza o di altre Amministrazioni a seguito di specifica designazione dell’Amministrazione di appartenenza. Al riguardo si chiarisce che per il personale gli incarichi di supplenza intesi quali incarichi di “direzione a scavalco” attribuiti per uffici diversi da quello di appartenenza, in caso di temporanea assenza del titolare di un ufficio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni. Al riguardo, si precisa che non hanno rilevanza matricolare le supplenze “ope legis”, di cui all’articolo 7 -comma 1 — del D.P.R. 782/85, nell’ipotesi di assenza o impedimento del titolare dell’ufficio, poiché in tale caso il dipendente con qualifica più elevata subentra automaticamente nelle finzioni del titolare dell’ufficio assente, con ciò espletando compiti che rientrano nei profili professionali tipici della qualifica. rivestita. Anche tali incarichi, per tutto il personale nei confronti del quale viene adottato il Modello 2, devono essere annotati nel quadro F; dirigente e direttivo l’incarico deve essere conferito con provvedimento del Ministro competente su designazione del Capo della Polizia, ovvero con provvedimento del Capo della Polizia, mentre per il personale non direttivo tale mandato può essere conferito, oltre che dalle predette Autorità, anche dal capo dell’Ufficio, Reparto o Istituto presso il quale il dipendente presta servizio. In tutti questi casi, peraltro, l’incarico non deve rientrare nelle normali mansioni d’ufficio, deve determinare un rilevante aggravio di lavoro, o presuppone una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, ovvero l’assunzione di particolari responsabilit’ e comunque non deve essere conseguenza o promanazione delle specifiche funzioni svolte presso l’ufficio di appartenenza Analogamente alle ipotesi sopra descritte, anche tali incarichi, per tutto il personale nei confronti del quale viene adottato il Modello 2, devono essere annotati nel quadro F;
- i giudizi complessivi dei rapporti informativi e i giudizi valutativi finali delle schede di valutazione dell’attività dirigenziale;
- le docenze, che, come noto, sono soggette al regime autorizzatorio ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 30.3 2001 n. 165 e successive modificazioni, qualora siano riferite ad un intero ciclo didattico e siano svolte:
- le ricompense e le medaglie al valor militare, al valor civile, al merito civile, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. 782/85 e del D.P.R. n. 247/1999;
- i riconoscimenti per merito di servizio e per anzianità di servizio, E norma del D.P.R. n. 247/1999 e del D.M. 5 giugno 1990; ( vedi i nuovi criteri )
- le medaglie commemorative ed i diplomi o attestati di benemerenza o di meni o speciale rilasciati ai sensi del D.M. 5 giugno 1990 o sulla base di specifici decreti ministeriali;
- le ricompense premiali per meriti straordinari, speciali e per lodevole comportamento: promozione per merito straordinario, encomio solenne, encomio e lode, a norma del D.P.R. n. 247/1999;
- le onorificenze della ‘Repubblica Italiana ed equiparate sotto l’aspetto del particolare regime autorizzatorio ( S.M.O.M. e C.R.I.), nel senso cioè, di “autorizzazione a fregiarsene sul territorio nazionale” direttamente conseguente al conferimento (fatto comunque salvo il principio generale della trascrizione matricolate per potersene fregiare anche sull’uniforme). Per la Croce Rossa Italiana si puecisa che devono essere annotate solo le ricompense al merito ed i diplomi di benemerenza con medaglia conferiti ai sensi del regolamento recante le norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa Italiana;
- le onorificenze pontificie, di Stati esteri e di organismi nazionali ed internazionali (trascrizione a seguito delle prescritte autorizzazioni, secondo la normativa vigente in materia);
- i distintivi d’onore e la frequenza con esito favorevole del relativo corso per i distintivi di specialità ( ai sensi del D.M. 23.9.1993 così come modificato dal D.M. 10.1.2005 e dell’articolo 71 del D.P.R. 782/85), le medaglie e le decorazioni di Autorità ed Organismi nazionali ed internazionali (secondo la normativa vigente in materia);
- le onorificenze sportive istituite dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione del 23.3.2004, n. 1260: il collare al merito sportive, la stella al mento sportivo, la medaglia al valor atletico, la palma al merito tecnico;
- i titoli sportivi olimpionici, mondiali, europei, internazionali e nazonali;
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