Chiudere un occhio davanti ad un conducente che non ha la regolare copertura assicurativa inibendogli però il proseguimento della marcia è molto rischioso per un operatore di polizia stradale. Ma se risulta che non c’è alcuna intenzionalità e nessun legame tra conducente e controllore il pubblico ufficiale non può essere condannato per abuso d’ufficio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. VI penale, con la sentenza n. 46788 dell’11 ottobre 2017. Un carabiniere ha verificato la mancata copertura assicurativa di un veicolo in transito omettendo di procedere con il sequestro del veicolo e la verbalizzazione formale dell’evento. Ma inibendo la prosecuzione della marcia al trasgressore. Per questo comportamento l’operatore in divisa è stato condannato dalla Corte d’appello di Potenza per il reato di abuso d’ufficio. Ma i giudici del palazzaccio hanno annullato questa decisione. Nel delitto di abuso d’ufficio, per la configurabilità dell’elemento soggettivo “è richiesto che l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall’agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell’intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l’agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio”. (Cass. Pen., Sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 46788)
FONTE: Leggi d’Italia