Con l’approvazione del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare — C.O.M.) e successive modifiche, la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa dì servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta mediante il cosiddetto “modello C” ha subito alcune innovazioni di rilievo.
In particolare, l’art. 1880 del C.O.M., come modificato dall’art. 13 comma 1, lett. b) del Digs. 28 giugno 2014 n. 8, ha previsto una nuova procedura ovvero “Procedura senza ricovero iniziale in strutture sanitarie militari o civili nazionali“
Per quanto attiene alla nuova fattispecie procedurale introdotta è necessario precisare alcuni aspetti essenziali allorquando le lesioni traumatiche da causa violenta non abbiano determinato inizialmente il ricovero. Infatti, con la citata norma viene previsto che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche può essere espresso dal Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’art. 195 nei casi previsti. all’art. 199 anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da una autorità sanitaria militare o da una struttura pubblica del S.S.N. o da una struttura estera militare o civile.
Ne consegue che il modello MI../C (allegato alla circolare) può essere compilato anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da un’autorità sanitaria militare (Di .1`) o da struttura pubblica del servizio sanitario nazionale (referto di Pronto soccorso ospedaliero) anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero.
In considerazione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 1880 del COM, risulta comunque necessario che il giudizio medico-legale di dipendenza da causa di servizio debba essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo. Pertanto, al fine dì poter verificare e soddisfare la rigorosa críteríologia medico-legale imposta per il riconoscimento delle lesioni traumatiche in argomento risulta comunque necessario che, in tale fattispecie (assenza di ricovero iniziale), sussista una documentata continuità fenomenologica tra l’evento lesivo ed un necessario ricovero al termine della conseguente malattia/convalescenza senza soluzione di continuità, durante il quale dovrà essere definito il procedimento.
Pertanto, prima della ripresa dell’attività di servizio, al fine di poter definire la procedura in argomento, al termine dello stato di malattia/convalescenza fruito e documentato attraverso ogni tipo di certificazione sanitaria, per il militare deve essere disposto il ricovero, anche in regime di Day Hospital, tenendo conto delle esigenze cliniche/diagnostiche presso una delle strutture di cui ai citati art. 195 o 199 del COM. facendo pervenire contestualmente il Modello MI./C debitamente compilato nella Parte l, con annessa copia della documentazione sanitaria inerente la lesione traumatica subita.
NOTA BENE: Riguaedo il cosidetto infortunio “in itinere–, ovvero quello occorso fuori dall’ all’orario di servizio, delineati dalla costante giurisprudenza, per il percorso abituale tra la sede di servizio, la propria abitazione e viceversa, non può costituire oggetto della procedura in argomento. in quanto per l’autorità preposta del Corpo. Reparto o t !nido del militare che ha subito l’evento lesivo.
Sì allega, la circolare inerente l’oggetto dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa, riportante il nuovo modello ML/C.
Procedura per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa violenta
Cause di servizio – Nuove procedure di trattazione – Modello ML-C
LA SEGRETERIA NAZIONALE