Con decreto del capo della Polizia datato 2 gennaio 2017 sono stati approvati i criteri e le modalità di effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 198 del 2003.
Secondo quanto stabilisce il decreto i predetti criteri e modalità sono stabiliti in termini che assumano come parametro di riferimento anche le “Linee — guida per la sorveglianza sanitaria degli operatori dei corpi di polizia“, adottate dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLI1);
Il programma comporta l’adozione di uno specifico piano di tutela della salute del personale, che segna il passaggio ad un modello centrato sugli aspetti educazionali e motivazionali, utile per la conservazione dello stato di benessere. In particolare. gli accertamenti periodici sono finalizzati all’individuazione dei possibili fattori di rischio per malattia e delle condizioni premorbose suscettibili di evolutività. nel personale di polizia, così da consentire una maggiore tutela della salute degli operatori e garantire peraltro una maggiore compliance degli stessi nello svolgimento del servizio.
Il programma ha come riferimento le Linee Guida per la sorveglianza sanitaria degli operatori dei corpi di polizia, recentemente prodotte dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, la cui applicazione risulta “fortemente raccomandata– sulla base di criteri scientificamente validati.
L’elemento innovativo è rappresentato dall’adozione di programmi di promozione della salute e di sorveglianza sanitaria generale periodica nei riguardi di tutti i dipendenti impiegati in attività di polizia e non alle sole mansioni lavorative specifiche di cui al D.I,gs 81/2008 ed alle altre normative di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I protocolli operativi, definiti sulla base della natura del servizio, dell’età e della suscettibilità individuale a determinati fattori di rischio, prevedono, per tutti i soggetti di età compresa fra i 40 ed i 49 anni, l’attivazione di una campagna di promozione della salute su base volontaria: a partire dal 50esimo anno, o in presenza di specifiche situazioni di rischio a prescindere dall’età, è altresì prevista l’attivazione di un programma di sorveglianza sanitaria generale periodica, modulabile in base ai compiti di servizio ed all’eventuale ipersuseettibilità individuale.
In tale piano di sorveglianza sanitaria generale, i protocolli già in atto per i rischi correlati alla mansione lavorativa specifica, di cui alla normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono da considerare integrativi alle procedure di nuova introduzione.
N.B. L’adesione del dipendente al programma è su base volontaria e viene concordata fra l’ufficio sanitario di riferimento e l’ufficio di appartenenza, al quale il dipendente rappresenta la propria volontà di prendervi parte.
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LA SEGRETERIA NAZIONALE