Finalmente dopo oltre un anno dall’approvazione del Decreto Legislativo 80 del 15 giugno 2015, l’amministrazione ha finalmente recepito alcune delle novità legislative introdotte dalla predetta legge
In sostanza è stato prorogato il termine entro il quale i genitori possono fruire del congedo parentale, estendendolo fino al dodicesimo anno di vita del minore;
Pertanto tutti i poliziotti che hanno figli di età inferiore a 12 anni riaquisiscono il diritto ad usufruire dei 6 mesi di congedo parentale tranne che non li abbiano consumati tutti nei primi tre anni dalla nascita del bambino. Ricordiamo che il congedo è doppio se si ha più di un figlio di età inferiore a 12 anni. Il congedo può essere concesso anche al padre qualora la madre sia casalinga. Il preavviso rimane quello di 15 giorni prima della data di inizio del congedo salvo i casi di oggettiva necessita per i quali il preavviso può essere anche inferiore.
Vediamo in sintesi qual’è il trattamento economico spettante al dipendente che intenda avvalersi del congedo parentale nelle diverse fasce di età del bambino
CONGEDO PARENTALE FRUITO DA O A 3 ANNI
Si applica la disciplina del contratto. Quindi si ha diritto a 45 giorni pagati per intero (che rientrano nel congedo straordinario annuale), fruibili entro i primi tre anni di età del bambino.
Poiché il trattamento economico intero è previsto dal contratto, il limite temporale non è stato modificato.
Eventuali ulteriori periodi di congedo fruiti saranno comunque retribuiti al 30 per cento dello stipendio (inteso come il 30 per cento della voce stipendio e non il 30 per cento del netto in busta paga), fermo restando il limite massimo cumulativo di sei mesi di congedo parentale fruito da entrambi i genitori.
CONGEDO PARENTALE FRUITO DA TRE A SEI ANNI
Trattamento economico del 30 per cento. Naturalmente il trattamento economico del 30 per cento è previsto sempre nei limiti dei sei mesi complessivi tra coniugi (attenzione: nei sei mesi si devono computare anche i 45 giorni di congedo parentale pagati per intero).
CONGEDO PARENTALE FRUITO DA SEI A DODICI ANNI
Senza retribuzione.
In merito, infine, alla problematica concernente il riconoscimento dei riposi giornalieri al padre nel primo anno di vita del figlio in caso di madre casalinga, è stato precisato che l’Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto il deferimento della questione all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, allo stato attuale, ancora non si è pronunciata.
per maggiori pprofondimenti leggi la circolare
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LA SEGRETERIA NAZIONALE