Per principio generale, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima prima dell’indizione di un nuovo concorso. La disciplina vigente, pur non spingendosi fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, con correlativo obbligo cogente per l’ente, impone all’amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria. Obbligo che non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l’esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale.
L’Università aveva proceduto ad indire tre nuovi concorsi pubblici a tempo determinato per il reclutamento di diverse figure professionali, di categoria contrattuale C1, pur in presenza di una graduatoria ancora valida a tempo indeterminato all’interno della quale vi erano diversi idonei. A fronte della scelta effettuata dall’amministrazione, ricorrono i candidati idonei della graduatoria a tempo indeterminato sostenendo la violazione delle disposizioni previste dall’art. 36, D.Lgs. n. 165 del 2001 le quali obbligano le amministrazioni ad attingere dalle graduatorie esistenti, al fine di prevenire ulteriori forme di precariato. I giudici amministrativi di prime cure, annullano i nuovi bandi emanati dall’Università in considerazione dell’evidenziato obbligo da parte di tutte le PA di attingere personale dalle proprie graduatorie esistenti.
Cons. di Stato, Sez. VI, 16 giugno 2016 (data udienza) – 9 agosto 2016 (data deposito), n. 3557