Non sussiste la condizione di cosiddetta quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi. Pertanto, secondo i giudici della sesta sezione penale della Cassazione (sentenza 8955/2015) , non ricorre lo stato di quasi flagranza quando l’azione che porta all’arresto trovi il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando già si sia consumata l’ultima frazione della condotta delittuosa.
Lo stato di quasi flagranza – La Corte ha così escluso lo stato di quasi flagranza in una vicenda in cui il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare ex articolo 384- bis del Cpp era stato adottato dalla polizia giudiziaria solo dopo avere raccolto la denuncia della vittima presso il pronto soccorso del nosocomio, quando la condotta aggressiva, integrante il reato di lesioni personali, si era già ampiamente conclusa.
L’orientamento prevalente – La Cassazione segue l’orientamento ormai assolutamente prevalente secondo cui non sussiste la condizione di cosiddetta quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi (di recente, sezione III, 13 luglio 2011, Pm in proc. Z.; sezione IV, 7 febbraio 2013, Pm in proc. Cecconi e altri; nonché, sezione I, 3 ottobre 2014, Proc. Rep. trib. Catanzaro in proc. Quaresima).
Infatti, si sostiene, avendo riguardo al contenuto letterale dell’articolo 382 del Cpp,l’espressione «inseguire», denotante l’azione del «correre dietro chi fugge», e l’ulteriore requisito cronologico di immediatezza («subito dopo il reato»), richiesto dalla legge, postulano la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione dell’azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo.
La diretta percezione della condotta delittuosa – E’ quindi la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte della polizia giudiziaria procedente all’arresto che può suffragare la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza e giustificare l’eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare della libertà una persona.
La Corte, pertanto, prende le distanze dall’orientamento minoritario che vorrebbe invece ricomprendere, tra gli elementi valorizzabili al fine della integrazione della condizione di quasi flagranza, anche le indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti (sezione II, 10 novembre 2010, Califano e altro, nonché, sezione I, 15 marzo 2006, Pm in proc. Dottore, relativa a una fattispecie di condotta di inseguimento intrapresa dai Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto a seguito di denuncia di un terzo).
Sentenza_8955_15 – quasi fragranza
FONTE SOLE 24 ORE