L’Inps con Circolare n. 125 del 25.6.2015 ha diramato le istruzioni operative per l’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015.
In particolare la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale è intervenuto l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 che ha riformato il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 aggiungendo l’ articolo il comma 25 bis.
Gli adeguamenti realmente avvenuti in sostanza sono:
- per l’anno 2012, l’adeguamento nella percentuale previsionale del 2,6% è avvenuto per la pensione con importo mensile fino a € 1405,05 lordi (3 volte il trattamento minimo INPS). Le pensioni i cui importi mensili erano ricompresi tra € 1405,05 ed € 1441,58, lordi, sono state adeguate fino a tale importo di € 1441,58,lordi, mentre quelle i cui importi erano superiori ad € 1441,58, lordi, non sono state rivalutate;
- per l’anno 2013, l’adeguamento nella percentuale previsionale del 3% è avvenuto per la pensione con importo mensile fino ad € 1443,00, lordi, (3 volte il trattamento minimo INPS). Le pensioni i cui importi mensili erano ricompresi tra € 1443,00 ed € 1486,29, lordi, sono state adeguate fino a tale importo di € 1486,29, lordi, mentre quelle i cui importi erano superiori ad € 1486,29, lordi, non sono state adeguate;
- applicando la sentenza della Corte, per le pensioni di importo compreso tra 3 e 5 volte il minimo INPS spetterebbe un incremento del 90% della percentuale prevista (2,6% per il 2012 e 3% per il 2013), mentre per le pensioni di importo oltre 5 volte il minimo INPS spetterebbe un incremento del 75% della percentuale prevista (2,6% per il 2012 e 3% per il 2013);
Nella circolare in particolare si precisa:
“3. Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015
3.1. Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1
Il nuovo comma 25 stabilisce che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.
6. Ricostituzioni e arretrati – articolo 1 , comma 3
Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio.
Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, il comma 3, dell’articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate – quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015.
Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.
Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.
Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.”
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla lettura della circolare INPS sotto riportata:
Circolare INPS n. 125 del 25.6.2015
LA SEGRETERIA NAZIONALE