E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, che modifica il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’) ampliando le tutele per la maternità, conciliando le esigenze di cura, di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.
Tra le novità l’aumento dei termini per usufruire dei congedi parentali, che potranno essere consumati entro i primi 12 anni dalla nascita del bambino anzichè i primi 8 anni come era in precedenza. L’indennità pari al 30% della retribuzione sarà dovuta fino al 6° anno dalla nascita del bambino e non più fino al 3° anno. L’indennità spetterà per l’intero arco complessivo dei 10 mesi di astensione facoltativa (complessivi tra madre e padre) ad eccezione dei periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i quali non sono in ogni caso indennizzabili.
Il preavviso per richiedere il congedo parentale si riduce a 5 giorni anzichè i vecchi 15 giorni. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
Molto utile poi l’ introduzione di congedi parentali su base oraria (questi ultimi però non si applicano al personale del comparto sicurezza).
Numerose poi le novità per le lavoratrici autonome e libere professioniste nonchè riguardo ai casi di adozioni e affidamenti.
Leggi il nuovo Decreto legislativo
Messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015
Circolare Inps nr. 112 del 15.10.2009, riposi giornalieri del padre
LA SEGRETERIA NAZIONALE