In data 14 marzo u.s. è stata depositata la sentenza 04194/2015 sez. I^Bis del TAR Lazio che ha annullato il bando di concorso interno per l’accesso alla qualifica di vicebrigadieri dei carabinieri.
Da premettere che la disciplina inerente l’accesso al ruolo dei vice brigadieri dei carabinieri ha caratteristiche e criteri equivalenti alla disciplina per l’ accesso alla qualifica dei vice sovrintendenti della Polizia di Stato. Questo significa in sostanza che le recriminazioni espresse in punto di diritto da questa organizzazione sindacale hanno un loro fondamento, tanto più che la predetta sentenza interviene in un momento successivo alla sent. 100/2014 del Consiglio di Stato la quale il collegio ha ritenuto giustificabile l’ìindizione di un nuovo concorso in presenza di una graduatoria ufficiale in relazione al reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia perchè tale disciplina era incentrata su un sistema di programmazione quinquennale a cadenza annulae (il testo recita “annulmente”) che avrebbe visto dei candidati meglio collocati ovvero vincitori di concorso (seconda aliquota) impropriamente scavalcati. Lo scorrimento quindi in questo caso, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe andato in netto contrasto con la Legge D’alia la quale prevede espressamente in via prioritaria l’assorbimento di tutti i vincitori di concorso e solo dopo l’assunzione degli idonei.
Una questione quindi che non ha nulla a che vedere con la disciplina riguardante i concorsi interni per vice sovrintendente dove non esistono vincitori di concorso in attesa di assunzione e sopratutto non esiste l’ obbligo della precisa cadenza periodica dei bandi. Lo dimostra il fatto che i bandi relativi a tale qualifica non sono stati indetti per molti anni. Se ci fosse stato realmente un’obbligo di bandire annualmente il concorso, allora questo vorrebbe dire che l’amministrazione si sarebbe macchiata di un grave reato configurabile nell’art. 323 cp (abuso d’Ufficio) e questo noi non vogliamo nemmeno pensarlo.
Successivamente il Tar Lazio, con sent. 06077/2015 del 24 aprile 2015 ha ribadito nuovamente l’ obbligo di scorrimento anche riguardo al concorso interno per Maresciallo dei carabinieri (equivalente dei vice ispettori polizia di stato) in assenza di una precisa e adeguata motivazione.
Ovviamente le amministrazioni renitenti hanno presentato appello al Consiglio di Stato in virtù della convinzione che gli ordimenti mililitari abbiano il diritto di sperperare le risorse pubbliche a proprio piacimento con concorsi palesemente inutili, senza curarsi della situazione economica di questo paese che sta andando in rovina. Il Tar LAzio invece ha ritenuto questo comportamento illegittimo…!!
L’auspicio quindi è che si dia corso al più presto allo scorrimento delle graduatorie onde evitare spiacevoli sorprese in un prossimo e quanto mai vicino futuro quando il Consiglio di Stato sarà chiamato ad esprimersi sui predetti appelli, compreso quello che a breve presenterà questa O.S. unitamente ad altri 300 ricoorenti, avverso un concorsone “truffa” che non ha precedenti nella storia della polizia di stato.
LA SEGRETERIA NAZIONALE