«1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;
OGGI A DIFFERENZA DEL PASSATO NON ESISTE PIU’ IL FILTRO DELLA COMMISSIONE, UN ORGANO FORMATO DAGLI STESSI MAGISTRATI CHE DALL’88 AD OGGI, IN 27 ANNI DI ATTIVITA’ AVEVA DICHIARATO AMMISSIBILI SOLO 7 RICORSI.
La responsabilità civile dei magistrati nell’ambito dell’esercizio delle funzioni giudiziarie è disciplinata dalla legge n. 117 del 13 aprile 1988 (c.d. “legge Vassalli”), approvata a seguito del referendum abrogativo della previgente normativa (d.p.r. n. 497/1987) considerata fortemente limitativa sul piano della responsabilità civilistica dei giudici.
La nuova legge ha cercato di contemperare i due principi della responsabilità civile dei giudici con l’esigenza di salvaguardarne l’indipendenza e l’autonomia, tuttavia, prevedendo una responsabilità diretta dello Stato e soltanto indiretta del magistrato (previa rivalsa dello Stato stesso) e una c.d. “clausola di salvaguardia” ha corrisposto solo in parte agli obiettivi originari fissati con il referendum, realizzando di fatto una responsabilità più virtuale che reale.
La parte può agire anche direttamente contro il magistrato solo nel caso in cui il danno sia derivato da un fatto che costituisce reato (art. 13).
Il danno deve rappresentare l’effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con “dolo” o “colpa grave” nell’esercizio delle sue funzioni oppure conseguente “a diniego di giustizia”.
Ex art. 2, comma 3, della legge costituiscono colpa grave: la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; l’affermazione e la negazione, determinate da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.
Per la giurisprudenza, la colpa grave di cui all’art. 2, comma 3 della l. n. 117/1988 è ravvisabile quando “il comportamento del magistrato si concretizza in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico, che comporta l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo e lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero” (cfr. ex multis, Cass. n. 7272/2008). Invece, la negligenza inescusabile postula un “quid pluris” rispetto alla colpa grave, “richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l’errore del giudice” (Cass. n. 6950/1994; n. 16935/2002).
L’art. 3 della legge afferma che anche il diniego di giustizia può dare luogo alla responsabilità civile del magistrato. Esso si configura nei casi di ritardi, rifiuti o omissioni nel compimento di uno o più atti di ufficio, quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e dalla data di deposito (in cancelleria) siano decorsi inutilmente, senza giustificati motivi, i trenta giorni previsti.
Inoltre, nel caso in cui il ritardo o l’omissione, immotivati e ingiustificati, riguardino direttamente la libertà personale dell’imputato, la scadenza è diminuita improrogabilmente a cinque giorni, a partire dal deposito dell’istanza, o è coincidente con lo stesso giorno in cui si è verificata una situazione (o è decorso un termine) che renda incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale (art. 3, comma 3, l. n. 117/1988).
La legge Vassalli prevede, tuttavia, una “clausola di salvaguardia” sancendo all’art. 2, comma 2, che “non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”. In tali ipotesi, la tutela delle parti è esclusivamente di natura endoprocessuale, potendo attuarsi attraverso l’impugnazione del provvedimento giurisdizionale che si assume essere viziato.
Campo di applicazione e azioni
L’art. 1, comma 1, della l. n. 117/1998 delinea il campo di applicazione della responsabilità civile dei magistrati, sancendo che le disposizioni legislative “si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria”. Il comma successivo estende il campo di applicazione anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
Per quanto concerne l’azione in giudizio, chi ha subito il danno ingiusto non può agire direttamente nei confronti del magistrato, ma contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4).
La competenza spetta al tribunale del capoluogo del distretto della Corte d’appello, da determinarsi a norma dell’art. 11 c.p.p. e dell’art. 1 delle disp. att. c.p.p.
L’azione può essere esercitata soltanto quando siano stati già esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e in ogni caso quando non è più possibile modificare o revocare il procedimento, ovvero se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
A proposito delle tempistiche, invece, è opportuno ricordare che l’azione va proposta entro due anni, a pena di decadenza, a partire dal momento in cui è possibile esperirla, ovvero dopo tre anni dalla data in cui il fatto è avvenuto nel caso in cui il grado del procedimento in cui si è verificato il fatto non sia ancora concluso.
Il tribunale, sentite le parti, dichiara l’ammissibilità della domanda e dispone per la prosecuzione del processo (art. 5).
Ove non siano rispettati i termini o i presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 ovvero quando la domanda è manifestamente infondata, il tribunale può dichiararne, con decreto motivato, l’inammissibilità, la quale è impugnabile, nei modi e nelle forme stabiliti dall’art. 739 c.p.c., innanzi alla corte d’Appello.
LA SEGRETERIA NAZIONALE