In relazione ai quesiti pervenuti circa la possibilità di concedere il beneficio dell’esonero dal turno notturno, previsto ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile non grave, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si ritiene opportuno segnalare il recente sviluppo che la questione ha avuto in sede giurisprudenziale.
Al riguardo, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con circolare ministeriale ha rappresentato che, a superamento della precedente sentenza di primo grado (T.A.R. per le Marche, Sezione Prima, n. 199 del 9 aprile 2019), il Consiglio di Stato, con la sentenza di cui in oggetto, nell’interpretare la disposizione dell’art. 53, comma 3, del d.lgs n. 151 del 2001, nella parte in cui prevede che “…non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”, ha affermato che “la dicitura «a proprio carico» riferita al soggetto disabile per l’assistenza al quale si chieda l’esonero dai turni notturni…non può non essere intesa nell’accezione etimologica, prima ancora che giuridica, di “necessitante di cura e assistenza” al punto tale da essere, appunto, “a carico” di chi gliela presta”.
In considerazione di tale premessa, i Giudici di Palazzo Spada, nel riformare la sentenza di primo grado, hanno ritenuto che “la c. d. “vivenza a carico” … va interpretata… dando rilievo non al fatto che il lavoratore, o la lavoratrice, siano tenuti al mantenimento del disabile, ma al fatto che essi abbiano compiti di assistenza nei suoi confronti ai sensi della 1. n. 104 del 1992. Il che accade esclusivamente nel caso di gravità della relativa situazione che ha legittimato, o comunque legittimerebbe, la richiesta di fruizione anche delle ulteriori misure agevolative ivi previste”.
Tra l’altro, tale conclusione giurisprudenziale si pone in posizione di conformità con quanto già sostenuto in passato da questa Amministrazione e ribadito in occasione dell’adozione della circolare a firma del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante il “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»”, nella parte in cui (a pag. 15) precisa che la disposizione contrattuale [di cui all’art. 24, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 57 del 2022] “chiarisce, in via interpretativa, che il beneficio dell’esonero a domanda dal turno notturno deve essere riconosciuto al personale che assiste un soggetto disabile per il quale risulta già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104”, riconducendo, pertanto, “i benefici in questione…al lavoratore dipendente solo qualora esso assista una persona con handicap in situazione di gravità”.
FONTE DIPARTIMENTO P.S.