Premesso che con l’ art. 29-bis, DL 4 ottobre 2018 n° 113, introdotto, in sede di conversione, dalla L. 1 dicembre 2018 nr° 132 il legislatore italiano era intervenuto per sanzionare i residenti in Italia da oltre 60 giorni trovati alla guida di veicoli immatricolati all’estero, salvo talune eccezioni.
Tale normativa è stata però subito oggetto di censura da parte dell’Unione Europea, determinando la necessità di una modifica, intervenuta ad opera della L. 23 dicembre 2021, nr° 238, emanata proprio per adempiere ad alcuni obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, pubblicata il 17/01/2022, le cui disposizioni si applicheranno solo dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione e, cioè, dal 18 marzo 2022.
L’ art. 2 della legge citata, ridisegna gli obblighi per poter circolare in Italia con un veicolo immatricolato all’estero.
Viene modificato l’ art. 93 del codice della strada (D. lgs n.285/1992), che vede abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, viene introdotto l’ art. 93-bis e modificati gli artt. 94, 132 e 196 del codice stesso.
Il nuovo art. 93-bis cambia le modifiche intervenute nel 2018 e contiene le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia. (Art. 2 L. 23 dicemebre 2021 nr° 238)
Fonte LEGGI D’ITALIA