In assenza di una fonte normativa che stabilisca il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. È questo il principio ancora una volta ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza n. 676/2021, con riferimento alla particolare richiesta di requisiti di accesso o di specifici titoli di studio.
Un’amministrazione, ai fini della partecipazione a un concorso per profilo professionale di tipo tecnico ascritto all’area III del personale non dirigenziale dei ministeri con posizione economica F1 (equivalente all’attuale categoria D per gli enti locali), aveva richiesto il possesso di un diploma di alta specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello. Il Tar, in primo grado, aveva ritenuto che rientrasse nella discrezionalità dell’amministrazione richiedere il possesso di tali e determinati titoli di accesso. Il ricorrente, però, ha proposto appello e lo stesso è stato ritenuto fondato.
Il Consiglio di Stato, quindi, è giunto a queste conclusioni. Innanzitutto è stato evidenziato che nella procedura concorsuale in esame il titolo per l’accesso è costituto dalla laurea e, come sopra ricordato, il potere discrezionale dell’amministrazione di individuare la tipologia dei titoli di studio richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi che meglio esprimano la preparazione culturale richiesta per il posto da ricoprire – quando nessuna fonte normativa stabilisca autoritativamente il titolo necessario e sufficiente per concorrere – deve essere esercitato rispettando i principi generali di logicità, non arbitrarietà e contraddittorietà. Inoltre, è stato precisato che la previsione di titoli ulteriori rispetto alla laurea, come nella fattispecie, è sproporzionata rispetto all’oggetto della procedura selettiva e al posto da ricoprire e, pertanto, si risolve in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.
FONTE SOLE 24 ORE