Con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017 veniva pubblicato il bando di concorso interno per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
L’articolo 10 del predetto bando di concorso, stabiliva i titoli ammessi a valutazione, prevedendo due categorie di titoli: alla categoria “A” i titoli di servizio, per un punteggio fino a punti 50; alla categoria “B” i titoli di cultura, valutabili fino ad 8 punti. I titoli di cultura previsti dal bando erano i seguenti: diploma di laurea, diploma di laurea magistrale, diploma di specializzazione universitaria, abilitazione professionale, master universitario, dottorato di ricerca, conoscenza certificata di lingue straniere, conoscenza certificata di procedure e sistemi informatici.
Successivmente l’amministrazione con decreto del 5 marzo 2019, ha rettificato l’articolo 9, comma 2 del decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017, sostituendo le parole “con esclusione del comma 1, lettera B, numero 1” con le parole “con esclusione del comma 1, lettera B” causando sostanzialmente lo stravolgimento del concorso, apportando sostanziali modifiche in grado di incidere profondamento sulla graduatoria finale del concorso.
In sostanza, mentre nella versione precedente del decreto ministeriale erano valutabili tutti gli altri titoli di cultura, in seguito al decreto di rettifica è stata esclusa la valutazione di qualsiasi titolo culturale.
Di conseguenza la commissione esaminatrice su richiesta del Direttore Centrale delle Risorse Umane (vedi nota del 17 settembre 2019) ha modificato il verbale dei criteri di valutazione inizialmente predisposto per valutare anche i titoli di cultura stilando un nuovo prospetto che di fatto escludeva i titoli di cultura.
E’ notizia recente che il TAR Lazio con sentenza nr° 06850 del 22 giugno 2020 ha ritenuto fondata la censura dell’eccesso di potere dell’Amministrazione che ha modificando il bando di concorso mentre la procedura di valutazione era in fase di svolgimento, annullando la graduatoria definitiva del concorso, congiuntamente agli atti che hanno determinato la valutazione dei titoli in senso difforme da quanto stabilito dal bando. La stessa amministrazione veniva altresi condannata a rifondere le spese processuali.
La predetta sentenza ha statuito che il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole della competizione cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto cui l’amministrazione si è originariamente auto-vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 1 aprile 2003, n. 596; Cons. Stato, Sez. V, 27/05/2014, n. 2709; Cons. Stato, Sez. IV, 19/02/2019, n. 1148).
Tale sentenza, tra l’altro, inciderà inevitabilmente anche sull’attuale questione legata al concorso pubblico per 893 allievi agenti della Polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017) e a tutto il contenzioso che ne è derivato.
Preso atto che l’operato dell’amministrazione è stato giudicato illegittimo dal TAR adito e che la graduatoria è stata di fatto annullata, tenuto conto che le modifiche illegittimamente apportate al bando di concorso hanno causato di fatto lo stravolgimento della graduatoria di merito e della conseguente declaratoria dei vincitori del concorso, considerato che allo stato attuale, su una graduatoria complessiva di 1027 idonei ne sono stati gia inviati al corso 881 e ne rimangono soltanto 146 qusta O.S. ritiene che a questo punto l’amministrazione non possa più esimersi dall’ avviare al corso di formazione i restanti 146 idonei presenti in graduatoria, anche perche tra questi ve ne sono molti che possiedono dei titoli di cultura, titoli che per effetto delle modifiche illegittimamente apportate al bando, non gli venivano conteggiati, determinanado di fatto una posizione in graduatoria falsata e deteriore rispetto a quella che avrebbero dovuto assumere.
Se i titoli di cultura fossero stati conteggiati correttamente molti di questi 146 idonei sarebbero siucuramente rientrati tra i vincitori del concorso, per questo il NSP ha inviato una nota al capo della polizia richiedendo l’assorbimento di tutti gli idonei del predetto concorso con effetto immediato.
Nota capo della Polizia – assorbimento idonei concorso 501 vice ispettori
LA SEGRETERIA NAZIONALE