I concorsi nel pubblico impiego, tranne le procedure che si svolgono in modalità telematica, sono sospesi; in questa pausa è compresa anche la loro indizione. Questa estensione si applica alle procedure per l’individuazione dei dirigenti e/o responsabili da assumere a tempo determinato (articolo 110 del Tuel) e alle progressioni verticali. Sono così riassumibili i principali effetti dettati dal comma 5 dell’articolo 87 del Dl 18/2020; in precedenza la sospensione era contenuta nei Dpcm 8 e 9 marzo e nella direttiva della Funzione pubblica n. 2/2020. Occorre subito precisare che la disposizione legislativa detta un obbligo cui i singoli enti si devono uniformare e non costituisce una mera possibilità discrezionale. Il testo del decreto legge differisce dalle previsioni contenute negli altri provvedimenti prima ricordati soprattutto per due indicazioni: la durata e la mancata esclusione dei concorsi nella sanità. Con il decreto legge viene infatti disposta la sospensione delle procedure concorsuali per 60 giorni dalla entrata in vigore della norma, quindi dal 17 marzo al 16 maggio, mentre in precedenza la sospensione era fissata dal 9 marzo (l’8 nella vecchia zona rossa) fino al 3 aprile. Con il decreto legge «Cura Italia» non sono più previste le deroghe contenute nei precedenti provvedimenti per i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo, e della protezione civile.
Il legislatore, come già gli altri provvedimenti prima ricordati, detta la sospensione per «lo svolgimento delle procedure concorsuali». Il che apre subito una questione: in questo ambito si devono considerare comprese anche le indizioni ovvero solamente lo svolgimento? Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 34, comma 6, del Dlgs 165/2001, per come interpretato ordinariamente da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, direttive n. 3 del 2005 e n. 3 del 2018, si deve considerare compresa nelle procedure concorsuali anche l’indizione dei concorsi. Per la citata disposizione e per queste direttive si deve collocare al di fuori di questo ambito la comunicazione di cui all’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001, cioè lo strumento per accertare l’assenza di personale pubblico in disponibilità e che costituisce una condizione per potere dare luogo all’avvio, per l’appunto, delle procedure concorsuali. Non vi sono indicazioni esplicite sulla esclusione o meno della mobilità volontaria: fermo restando che per il triennio 2019/2021 il ricorso a essa è facoltativo, si deve ritenere che anche questo istituto vada collocato al di fuori delle procedure concorsuali, in quanto adempimento preventivo, per cui può continuare a essere svolta.
In conseguenza dell’inclusione dei bandi nel vincolo legislativo, si deve ritenere che anche per le graduatorie pubblicate prima della entrata in vigore del divieto, quindi a partire dal Dpcm 9 marzo per l’intero territorio nazionale, operi la sospensione dei termini. Appare utile che le Pa ne diano atto con un espresso provvedimento che fissi la nuova scadenza dei termini per la presentazione delle domande di questi bandi.
La sospensione opera, per esplicita indicazione legislativa, anche per i procedimenti di selezione dei dirigenti a tempo determinato e per le progressioni verticali, cioè per i concorsi riservati esclusivamente agli interni.
Le esclusioni sono dettate dalla norma di legge in modo espresso. In primo luogo si escludono le selezioni in cui si fa riferimento come criteri di valutazione a quelli effettuati esclusivamente su basi curriculari; la formulazione consente di potere escludere i concorsi per soli titoli. In secondo luogo, la sospensione non opera per le procedure che sono effettuate esclusivamente in modalità telematica. L’altra esclusione riguarda le procedure per le quali era già stata completata la valutazione dei candidati, quindi restavano solamente da effettuare gli adempimenti finali da parte delle commissioni.
Occorre infine ricordare che, per lo svolgimento delle riunioni delle commissioni, opera la disposizione di carattere generale per cui nella attuale fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 esse si devono ordinariamente svolgere in modalità telematica.
– FONTE SOLE 24 ORE articolo di Arturo Bianco