Nessun voto contrario. L’Aula del Senato ha approvato definitivamente il «Codice rosso», la legge che interviene, in parte innovando in parte modificando, sulla disciplina penale della violenza domestica; 197 i sì, 47 le astensioni. Dal Governo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sottolinea come con l’approvazione della legge «lo Stato dà una risposta molto forte: dice ad alta voce che le donne non si toccano», mentre Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica amministrazione, ricorda che «la legge rappresenta il massimo che attualmente si può fare per combattere la violenza sulle donne. Troppe donne presentano denuncia e poi vengono abbandonate. Adesso imponiamo che vengano sentite entro tre giorni; e per il premier Giuseppe Conte si tratta «di un primo passo verso quella rivoluzione culturale di cui il Paese ha fortemente bisogno».
Il testo è assai composito e affianca misure di diritto penale ad altre di natura procedurale. Tra queste ultime, l’accelerazione dell’avvio del procedimento penale per una serie di reati che comprende per esempio i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e la violenza sessuale; più rapida, di conseguenza, anche l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Così, la legge prevede:
● che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
● che il pm, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;
● che gli atti d’indagine delegati dal pm alla polizia giudiziaria avvengano senza ritardo.
Sul piano sostanziale, quattro sono i reati introdotti nel Codice: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.
Previsto poi il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto, si provoca la morte della vittima allora la pena è l’ergastolo. Inedito anche il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. Infine, il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, colpito con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Tra gli altri interventi, l’aumento delle sanzioni per lo stalking e la violenza sessuale, estendendo quanto a quest’ultima il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali sei mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, ridefinisce e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Il delitto di atti sessuali con minorenne vede inserita un’aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti sono commessi con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Nell’omicidio, si allarga il campo di applicazione delle aggravanti comprendendo anche le relazioni personali.
fonte: articolo di Giovanni Negri – Sole 24 Ore