Si comunica che a far data dal 17 maggio 2018, con l’entrata in vigore del recepimento dell’ accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del personate non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, “Triennia normative ed economico 2016 – 2018”, di cui al D.P.R. 15.03.2018, n.39, sono state apportate delle modifiche/integrazioni agli istituti indicati:
- permessi brevi: l’art. 7.1 della predetta normativa è stato previsto l’innalzamento del limite massimo eli permessi spettanti per ciascun anno solare da 36 a 54 ore.
- congedo parentale: L’art. 8.1 ha invece ridotto il termine di preavviso per la richiesta di congedo parentale che scende a 5 giorni, salvo casi eccezionali.
- congedo straordinario per visitc, terapie, prestazionispccialistiche o esami diagnostici: quando le suddette esigenze comportino un’assenza di durata superiore alla meta dell’orario di lavoro giornaliero il dipendente può chiedere di essere posto in congedo straordinario ai sensi dell’ art.! 5 del D .P.R. del 31.07 . 1995, n.395. Per un’assenza di durata inferiore allora si può fare ricorso all’istituto dei permessi brevi.
LA SEGRETERIA NAZIONALE