Come noto, il congedo straordinario ex art.42 comma 5 D.lgs. 151-2000 è un periodo di assenza dal lavoro retribuito,della durata massima di due anni, frazionabile che vine concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 104/92.
Con il riordino approvato con decreto legislativo n. 95/2017, tra le prescrizioni contenute si richiama, in particolare l’art. 45, comma 16, che innovativamente ha previsto:
“i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera”.
A tal proposito questa O.S. fà rilevare che, per espressa previsione normativa, la disposizione in esame decorre dal 1 gennaio 2017.
Pe questi motivi, pertanto, tutti i dipendenti che hanno usufruito di periodi di congedo straordinario dal 1 gennaio 2017 in poi hanno diritto non solo a recuperare i periodi ai fini dell’anzianità di servizio, ma anche a ricevere gli arretrati relativi agli aumenti derivanti da eventuali avanzamenti di qualifica (o scatti di anzianità) maturati nel medesimo periodo, nonchè gli arretrati relativi all’assegno di funzione nel frattempo maturato (si ricorda che l’assegno di funzione si matura al 17° e al 27° e 32° anno di servizio effettivo).
L’istanza và presentata alla Direzione Centrale delle risorse Umane per il tramite del ufficio di appartenenza specificando la novella normativa introdotta ( art. 45, comma 16 decreto legislativo n. 95/2017)
art.42 comma 5 D.lgs. 151-2000 – circolare
LA SEGRETERIA NAZIONALE