Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 125 e 126 del 16 e 18 maggio uu.ss., sono stati pubblicati rispettivamente il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e il D.P.C.M. 17 maggio 2020, attuativo del primo, con i quali vengono disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche produttive e sociali.
Al riguardo, il Gabinetto del Ministro ha fornito puntuali indicazioni con la circolare n. 0032956 del 19 maggio u.s., di seguito allegata.
Alla luce del graduale riavvio delle attività economiche e di un progressivo riassetto della vita sociale, il capo della Polizia ha ribadito la necessità di orientare il massimo impegno verso l’attività di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare ogni tentativo di ripresa dell’operatività delle organizzazioni criminali, nonché della criminalità diffusa, assicurando nel contempo il rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazioni di persone e l’osservanza delle misure di distanziamento sociale.
A tal proposito il capo della Polizia ha precisato che la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico spetta al personale impiegato in specifiche tipologie di servizi esterni, espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo, per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente che facciano temere o sussistere perturbamenti dell’ordine pubblico (come si evince dalle circolari nr. 007182 e 007216, rispettivamente del 13 e 16 marzo uu.ss. della Direzione Centrale per le Risorse Umane, che si richiamano).
Mentre nell’ambito dei servizi di controllo alle attività produttive, industriali e commerciali, per la verifica delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non compete l’indennità di ordine pubblico.
LA SEGRETERIA NAZIOANALE